Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence by appellant, extinguishing the litigation under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The case involved TRABATTONI INVESTIMENTI s.r.l. challenging a tax court judgment against the Municipality of Zogno. The court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the court proposes a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation and the imposition of procedural costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13418/2025 R.G. proposto da: TRABATTONI INVESTIMENTI s.r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE ANGELO GIUSTO -ricorrente- contro COMUNE DI ZOGNO rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO MORESCO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.907/2025 depositata il 07/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13418/2025 Numero sezionale 24/2026 Numero di raccolta generale 526/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/12/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 13418/2025 Numero sezionale 24/2026 Numero di raccolta generale 526/2026 Data pubblicazione 09/01/2026