Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The Regional Tax Commission had previously ruled against the taxpayer, but the appeal remained dormant for over a month. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory 40-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4944/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato SARA MENICHETTI unitamente agli avvocati FABIO COLI, FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARIn.3518/2022 depositata il 21/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 4944/2023 Numero sezionale 23/2026 Numero di raccolta generale 525/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/01/2026 Antonella Dell'orfano Numero registro generale 4944/2023 Numero sezionale 23/2026 Numero di raccolta generale 525/2026 Data pubblicazione 09/01/2026