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Decreto — n. 523/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 523/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The religious institute argued against the tax agency but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit renunciation of appeal tax dispute procedure civil procedure code tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici sussidio per la frequentazione di corsi attrezzature socioculturali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18932/2025 R.G. proposto da: CASA RELIGIOSA ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE DELLE SUORE MARCELLINE, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARCO LIVI unitamente all’Avvocato ENRICA SERRAO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.94/2025 depositata il 05/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18932/2025 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 523/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/01/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 18932/2025 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 523/2026 Data pubblicazione 09/01/2026