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Decreto — n. 520/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 520/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 520/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 25963/2022 proposto da: OPERA CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Scognamiglio; -ricorrente- contro COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Lucia Rulli e Stefano Pasquini; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 462/05/2022 depositata il 24 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/12/2025 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 520/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 25963/2022 proposto da: OPERA CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Scognamiglio; -ricorrente- contro COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Lucia Rulli e Stefano Pasquini; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 462/05/2022 depositata il 24 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/12/2025 La Presidente

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia all'espropriazione rinuncia al dibattimento orale opposizione al divorzio imposta ecclesiastica condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 25963/2022 proposto da: OPERA CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Scognamiglio; -ricorrente- contro COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Lucia Rulli e Stefano Pasquini; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 462/05/2022 depositata il 24 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/12/2025 La Presidente