Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved the Comune di Cotignola challenging a tax court judgment against the local parish. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13551/2025 R.G. proposto da: COMUNE DI COTIGNOLA (RA), rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA SUPPA -ricorrente- contro PARROCCHIA DI SAN SEVERO IN SERRAGLIO IN COTIGNOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MASI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.1118/2024 depositata il 17/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 13551/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 494/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/01/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 13551/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 494/2026 Data pubblicazione 09/01/2026