Italian Court orders correction of Cassation ruling errors regarding party representation and fee allocation to non-appearing agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered an official correction of its own judgment regarding material errors in party representation and fee allocation. The court identified that the tax agency was incorrectly listed as the recipient of costs despite not appearing, and that the wrong legal representatives were named for the appellants. Consequently, the court amended the text to reflect the correct parties and eliminated the erroneous cost award against the absent agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own rulings, including the erroneous attribution of litigation costs to a party that did not participate in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimentocamerale per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.tra le parti ATOS ITALIA SPA, rappresentata e difes a da gli avvocati Tonio Di Iacovo Delia Berto e Benedetta Rossi ITALDATA SPA, rappresentata e difes a da gli avvocati Carlo Romano e Flaminia Ferrucci -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5986/2025 depositata il 6 marzo 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal Consigliere Daniela Marconi.
FATTI DI CAUSA Rilevato che con istanza in data 13 maggio 2025 la Lutech s.p.a., quale società incorporante la Lutech Advanced Solutions s.p.a. , già Atos Italia S.p.a.,ha sollecitato l’esercizio da parte della Corte del potere di correzione d’ufficio degli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 5986 del 2025 laddove aveva indicato il suo legale rappresentante nella persona di Edmondo Gnerre anziché di Giuseppe Di Franco e i difensori dell’altra ricorrente Italdata s.p.a. negli avvocati Tonio Di Iacovo, Delia Berto e Benedetta Rossi anziché negli avvocati Carlo Romano e Flaminia Ferrucci e laddove aveva disposto la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente a favore dell’Agenzia delle Entrate rimasta intimata; rilevato che con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposta l’iscrizione a ruolo del procedimento e che l’adunanza per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. , veniva fissata per il 10 dicembre 2025; rilevato che le difese delle parti ed il Pubblico Ministero , regolarmente avvisati dell'odierna adunanza camerale, non hanno presentato memorie per le osservazioni;
RAGIONI DELLA DECISIONE rilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., può essere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficio dalla Corte»ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimento delineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni prima dell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, quindi, non alla parte rimasta intimata; rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenuto dalla giurisprudenza della Corte applicabile anche nell’ipotesi di erronea attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia costituita, in violazione dell’art. 91 c.p.c. che suppone la condanna alle spese a favore della sola parte che le abbia effettivamente sostenute per la partecipazione al giudizio e lo svolgimento dell’attività difensiva; rilevato che l’erronea attribuzione delle spese alla parte rimasta intimata integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile ictu oculidal testo del provvedimento , al pari dell’omessa pronuncia sulle spese di lite o sull’istanza di distrazione del difensore, dal momento «che l'eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio - come, del resto, attestato nello stesso provvedimento - adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali »(Cass. 12185 del 2020 in motivazione;
Cass .n. 16174del 2018; Cass. n. 17432 del 2011 ; Cass n. 15797 del 2005 ) ; rilevato che, nel caso di specie, risulta nell’intestazione dell’ordinanza che l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata mentre nelle ultime due righe della motivazione si legge che “Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo” dove si legge che la Corte “ Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.”; ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzione dell’errore risultante dal testo del provvedimento attraverso l’eliminazione della statuizione sulle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate intimata; ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per la correzione degli errori materiali contenuti nell’intestazione dell’ordinanza in relazione all’identità del legale rappresentante della ricorrente Atos Italia S.p.a e dei difensori dell’altra ricorrenteItaldata s.p.a.;
P.Q.M Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza della Cortedel 6.3.2025 n. 5986 in modo tale che:
a) laddove nell’intestazione si legge : ATOS ITALIA S.P.A. (ora LUTECH S.P.A.) e ITALDATA S.P.A., in persona del legale rappresentante Edmondo Gnerre, rappresentate e difese dagli avvocati Tonio Di Iacovo (PEC: tonio.di.iacovo@ cert.studiopirola.com), C.F. DCVTNO72M04H501I, Delia Berto (PEC: delia.berto@ cert.studiopirola.com), C.F. BRTDLE74R44M082G, e Benedetta Rossi (PEC: benedetta.rossi@ cert.studiopirola.com), C.F. RSS BDT 65C67 H501D, fax 06 570282739, elettivamente domiciliate presso i loro domicili digitali (PEC sopra indicate e risultanti dal Registro Generale Indirizzi Elettronici - ReGIndE), nonché fisicamente presso i medesimi in Roma, Viale Castro Pretorio 122 (Studio Pirola Pennuto Zei Associati)”, debba leggersi:
“ ATOS ITALIA SP.A. (ora LUTECH S.P.A.) in persona del legale rappresentante Giuseppe Di Franco, rappresentata e difesa dagli avvocati Tonio Di Iacovo (PEC: tonio.di.iacovo@ cert.studiopirola.com), C.F. DCVTNO72M04H501I, Delia Berto (PEC:delia.berto@ cert.studiopirola.com), C.F. BRTDLE74R44M082G, e Benedetta Rossi (PEC: benedetta.rossi@ cert.studiopirola.com), C.F. RSS BDT 65C67 H501D, fax 06 570282739 e ITALDATA S.P.A., in persona del legale rappresentante, Edmondo Gnerre, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Romano (PEC: carlo.romano.pec@ legalmail.it), C.F.
RMN CRL70H18F839H, e Flaminia Ferrucci (PEC: flaminiaferrucci@ ordineavvocatroma.org), C.F. FRR RMN 71T55 H501O, elettivamente domiciliata presso lo studio PwC – Tax and Legal Services, sito in Roma, al Largo Angelo Fochetti, n. 29, 00154.” b) sianoeliminate, dalla motivazione , la frase “ Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.” e, dal dispositivo , la frase “ Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00,