Cassation appeal dismissed due to non-deposit and expiration of forty-day term for decision request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period. The appellant, a care facility, did not deposit the appeal or submit a request for judgment, while the opposing party, the Tax Agency, argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence of the appellant constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision within the forty-day term prescribed by law constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24287/2022 R.G. proposto da: CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA SPA -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 71/2022 emessa da COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA il 21/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 24287/2022 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 410/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 24287/2022 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 410/2026 Data pubblicazione 08/01/2026