Cassation appeal dismissed for lack of proof of service; court orders renewal of notification to ensure proper adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court preliminarily dismissed the cassation appeal because the appellant failed to prove the effective service of the petition to the commercial registry. While the lower tribunal had partially annulled tax notices due to lack of notification and standing, the Supreme Court found no evidence of the required receipt of the cassation request. Consequently, the court ordered the appellant to renew the notification within sixty days to regularize the adversarial process before the case can proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal is filed but the recipient's activity is not recorded, the court must order a renewal of notification to ensure the perfection of the service and the regularity of the adversarial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1406/2021 R.G. proposto da DISTILLERIA DEL SUD S.R.L. (c.f. 00442000725 ) , rappresentat a e difesadall’Avv. Carlo D e Maio -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO -intimata- avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno , n. 2799 / 20 20 , depositata l’11/6/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Gianluca Bordon. RILEVATOCHE Equitalia Sud Spa, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha notificato ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 a Distilleria del Sud Spa in liquidazione, ora Distilleria del Sud Srl, un’intimazione di pagamento relativa a 5 2 cartelle , per un valore complessivo di euro 17.494.595,30; la CTPdi Napoli, con la sentenza n. 6414/24/2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada; per altre cartelle ha ritenuto che la competenza per territorio ex art . 4 d.lgs. n. 546 del 1992 spettialle CTP di Bari, Roma, Milano e Salerno ; per le restanti cartelle ha accolto il ricorso con riferimento a due di esse, mancando la prova della notifica, e lo ha rigettato per le rimanenti;
Distilleria del Sud Srl, oltre che impugnare la sentenza di primo grado,ha riassunto il giudizio avanti alla CTP di Salerno , che con la sentenza n. 1716/1/2018 ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle e ravvisato la carenza di legittimazione degli enti impositori, provvedendo all’annullamento delle cartelle; la CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, con la sentenza impugnata n. 2799/2020, ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che tre delle quattro cartelle fossero state regolarmente notificate; Distilleria del Sud Srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi .
Agenzia delle entrate – Riscossione e l’Agenzia delle entrate ha nno depositato controricorso e la prima anche ricorso incidentale; la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; CONSIDERATO CHE il ricorso per cassazione risulta spedito alla Camera di Commercio di Salerno in data 8 gennaio 2021 ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata né la parte intimataha svolto attività difensiva; mancando la prova del perfezionamento della notifica, deve esserne dispost o , in via preliminare, il rinnovo per consentire , ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l a regolare integrazione del contraddittorio;
P.Q.M ordina il rinnovo della notifica del ricorso alla Camera di Commercio di Salerno, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza