Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 369/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal due to parties reaching a conciliatory agreement and extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 369/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the parties reached a conciliatory agreement, eliminating the subject matter of the dispute. The Consorzio Cooperative and the Revenue Agency had previously lost at lower tribunals but subsequently negotiated a settlement regarding the 2011 tax assessment. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the parties' interest in continuing the litigation had vanished.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 180-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a conciliatory agreement in a tax dispute, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the judgment without the need for further procedural steps.

Parole chiave

Generato dall'IA
conciliatory agreement extinction of litigation tax dispute settlement cessation of subject matter litigation costs compensation Cassation procedure tax assessment recovery contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
l a causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che:
Art. 180-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4595/2023
Cass. n. 22279/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26746/2018 R.G. proposto da CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO S.C. (c.f. 00134330356), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Prof. Livia Salvini e dall’Avv.to GiovanniPanzera Da Empoli -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 467/2017,depositata il 13 / 2 / 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Gianluca Bordon; Rilevato che:

1. al Consorzio Cooperative d i Produzione e Lavoro S.C . ( CCPL ) è stato notificato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2011, con recupero a tassazione di un imponibile consolidato di euro 4.514.198,00;

2. con la sentenza impugnata n. 467/2017 la CTR dell’Emilia - Romagna ha rigettato l’appello proposto da CCPL avverso la sentenza della CTP di Reggio nell’Emilia 302/2014, che aveva respinto il ricorso della società;

3. CCPL ha proposto ricorso affidato a cinque motivi mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

4. l’Agenzia delle entrate ha depositato il 2 settembre 2025 istanza affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

5. l a causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che:

1. l’Agenzia delle e ntrate ha depositato una richiesta con cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo;

2. alla richiesta è allegato l’accordo conciliativo n. 500019/2025 con proposta 31 luglio 2025 del Direttore Provinciale di Reggio Emilia, accettata il 6 agosto 2025 dal procuratore speciale della ricorrente. Nelle premesse le parti danno atto di definire il giudizio attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con le sentenzen. 4595/2023 e 22279/23 ;

3. per effetto dell’accordo, essendo venuto meno l’interesse delle parti alla prosecuzione della lite , è cessata la materia del contendere e vadunque dichiarata l’estinzione del giudizio;

4. le parti si sono espressamente accordate per la compensazione delle spese di lite;

5. n on ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione d