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Sentenza — n. 231/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, confirming lower court ruling against joint liability of dissolved company partners.

Numero d'incarto Sentenza — n. 231/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that rejected a tax collection notice sent to partners of a dissolved company. The lower court held that the tax office failed to issue a separate assessment notice before pursuing partners, as required by law. The supreme court confirmed this procedural error, noting that the partners' liability must be proven via a specific motivated act rather than direct collection.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 3 e 5, d.P.R. n. 602/1973; Art. 60, d.P.R. n. 600/1973: The tax authority must issue a separate motivated assessment notice to partners of a dissolved company before pursuing their joint liability, as their responsibility is conditional and requires specific proof of profit distribution or personal fault.

Parole chiave

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tax joint liability dissolved company partners separate assessment notice tax collection procedure administrative tax law procedural requirement liquidation partners contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R.
Art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R.
Art. 60, d.P.R. n. 600/1973
602/1973, che devono comunque essere accertate dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 d.P.R.
Art. 384, comma 4, c.p.c.
Art. 2495 c.c.
Con riferimento, poi,al profilo di responsabilità come soci ex art. 2495 c.c., e quindi quali successori della società estinta, sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n.
Art. 1176 cod. civ.
Art. 1218 cod. civ.
artt. 2495 c.c
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., nonché dell’art.
art. 100 c.p
Valentino Lenoci per quanto occorrer possa, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
rientra tra le “maggiori responsabilità ” previste dal 3° comma dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, che devono comunque essere accertate dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., SS.UU., n. 3625/2025
2495 c.c., così da dover essere provata dal creditore-Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva» (Cass., SS.UU., n. 3625/2025, cit.).
Cass., n. 14995/2025
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Testo completo

NZA sul ricorso iscritto al n. 30432/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege, –ricorrente – contro GERRATANA PALMA RADENZA SALVATORE AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, –intimati – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Sicilian. 5070/2022, depositata il 31 maggio 2022 ; CARTELLA DI PAGAMENTO – IRES ED ALTRO 2005.

R.G. N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 7 ottobre2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele DiMauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la ricorrente Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini; FATTI DI CAUSA 1.l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a Radenza Salvatore e Gerratana Palma cartella di pagamento n. 297- 2017-0002654547, con la quale veniva loro richiesto, in qualità di coobbligati, il pagamento delle somme iscritte a ruolo in forza della sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 4424/34/2015, e di ulteriori accertamenti fiscali, relativi alla posizione della società F.D.M. s.r.l. in liquidazione, cessata in data 27 giugno 2017, di cui Radenza Salvatore era socio ed amministratore legale rappresentante, e Gerratana Palma socia.

2. Avverso tale cartella di pagamento Radenza Salvatore e Gerratana Palma proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa la quale, con sentenza n. 845/2018, depositata il 21 maggio 2018 , lo accoglieva, annullando la cartella impugnata.Più in particolare, il Collegio di primo grado riteneva la necessità che venisse emesso un ulteriore atto di accertamento nei confronti dei soci, anteriore all’iscrizione a ruolo nei confronti di questi ultimi, affinché si verificasseil presupposto della percezione da parte degli stessi soci di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

3. Interposto gravame dall ’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia–sezione staccata R.G. N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci di Catania, con sentenza n. 5070/2022, pronunciata il 1° luglio 2021 e depositata in segreteria il 31 maggio 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.La Corte regionale, in particolare, pur ritenendo non necessaria l’emissione di un diverso atto di accertamento nei confronti dei soci, riteneva che non potesse affermarsi la debenza di somme da parte dei soci, non risultando la distribuzione di utili da liquidazione, e rilevando come l’Ufficio non avesse provato «specifiche responsabilità od occultamenti a carico del sig. Radenza».

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 22 dicembre2022). Non si sono costituiti in giudizio Radenza Salvatore, Gerratana Palma e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, rimasti intimati.

5. Con decreto del5 giugno 2025 è stata fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre2025. All’udienza suddetta i l Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E’ comparso per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.;

R.G. N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci per quanto occorrer possa, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva escluso la responsabilità dei soci della società oggetto di accertamento fiscale, in quanto, da un lato, tale debito era stato definitivamente accertato nei confronti della società, e la responsabilità dei soci e dell’amministratore derivava direttamente dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, posto che essa poteva escludersi soltanto se il liquidatore o i soci avessero provato di avere soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati (prova, nel caso di specie, mancante), e ferma restando, comunque, la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., che opera indipendentemente dal fatto che questi abbiano percepito un qualche riparto in sede di liquidazione.

2. Il motivo è infondato. La cartella impugnata è stata emessa nei confronti degli odierni intimati sigg.ri Radenza e Gerratana, quali coobbligati al pagamento, per le somme iscritte a ruolo in forza della sentenza della C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 4424/2015, depositata il 21 ottobre 2015, e di pregressi avvisi di accertamento emessi nei confronti della società FDM s.r.l. in liquidazione, cessata in data 27 giugno 2017, con approvazione del bilancio finale di liquidazione in data 30 maggio 2016, di cui Radenza Salvatore era socio e legale rappresentante, e Gerratana Palma era socia.

Orbene, ove si volesse considerare, come presupposto della cartella di pagamento impugnata, la responsabilità di soci ed R.G. N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, va rilevato che, ai fini di tale responsabilità nei confronti degli amministratori/liquidatori ovvero dei soci non è sufficiente la notifica diretta della cartella di pagamento, ma il 5° comma di detta disposizione prevede che venga notificato un atto motivato, sulla base del quale evincere la sussistenza di tale responsabilità, che è un responsabilità non per successione, continuità o co-obbligazione con la società, vertendosi piuttosto in tema di responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. (ancorché accertabile nelle forme del procedimento e del processo tributario), con la conseguenza che, estinta la società contribuente, il processo tributario nel quale questa risulti coinvolta non può proseguire ad opera o nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex amministratore (v.

Cass. 13 luglio 2012, n. 11968; Cass. 19 novembre 2019, n. 29969; Cass. 26 maggio 2021, n. 14570; Cass. 27 novembre 2023, n. 32790). Con riferimento, poi,al profilo di responsabilità come soci ex art. 2495 c.c., e quindi quali successori della società estinta, sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno affermato che: a ) nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell’art.2495 c.c., integra, oltre alla misura massima de ll’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei R.G.

N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci soci stessi; b ) questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; c ) la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.

Dunque, secondo le SS.UU., deve escludersi che gli ex soci subentrino nella posizione debitoria della società solo se hanno ricevuto quote di liquidazione; inoltre, l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché R.G. N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci non ricompresi nel bilancio, o come l’escussione di garanzie (Cass. 4 giugno 2025, n. 14995).

Tuttavia, l’ipotesi della successione dei soci ex art. 2495 c.c. rientra tra le “maggiori responsabilità ” previste dal 3° comma dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, che devono comunque essere accertate dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento indirizzata ai soci (uno dei quali anche ex rappresentante legale ed ex amministratore della società estinta), pertanto la sentenza impugnata va confermata, anche che se la motivazione va corretta,ai sensi dell’art. 384 , quarto comma, c.p.c., alla luce dei principi sopra richiamati.

Ed invero, non è in linea con la citata pronuncia delle Sezioni Unite l’affermazione della C.T.R. , secondo cui il debito di Radenza Salvatore, in qualità di amministratore della società contribuente cancellata dal registro delle imprese, avrebbe natura tributaria, avendo la Corte chiarito nella suddetta sentenza che la responsabilità dei liquidatori è una responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 cod. civ., da far valere nei confronti dei liquidatori e degli amministratori, una volta estinta la società contribuente, ma solo previo atto motivato da notificarsi ai suddetti soggetti ai sensi del d.P.R. n.600/1973, art.

60. Non è in linea con la citata pronuncia, inoltre, l’ulteriore affermazione secondo cui l’ufficio avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo nei confronti dello stesso Radenza e di Gerratana Palma, in qualità di ex soci della società estinta,senza R.G. N.30432/2022 Cons. est. Valentino Lenoci procedere all’emissione di un autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3, avendo alriguardo la Corte osservato che «rilevano piuttosto, in segno contrario, sia il dato normativo di cui all’art. 36 co. 5°cit. che mostra (peraltro, si è detto, in accordo con principi di ordine generale) di accomunare le due ipotesi di responsabilità nella necessità di notificazione all’ex socio di un nuovo e distinto atto di accertamento, sia la sostanziale “novità”, che certo forma materia a se stante di accertamento pur dopo l’iscrizione a ruolo del debito nei confronti della società, rappresentata dalla condizione dell’avvenuta percezione di quote o attività liquidatorie, sia – ancora – il fatto che quest’ultima condizione opera, oltre che come dimensione economica dell’esposizione personale, quale elemento costitutivo, non impeditivo, della fattispeciedi loro responsabilità ex art. 2495 c.c., così da dover essere provata dal creditore-Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva» (Cass., SS.UU., n. 3625/2025, cit.).

3. In conclusione, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, essendo i contribuenti e l’ente per la riscossione rimasti intimati. Rilevato che risulta soccombenza parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30