Cassation court dismisses tax appeal due to joint liability settlement extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute extinguished because the co-obligant, Indraccolo Rossella, settled the tax assessment through an expedited definition procedure. Since the debt was joint and several, this settlement legally bound all co-obligants, including the appellant Indraccolo Maurizio. Consequently, the court dismissed the agency's cassation appeal as there was no longer any subject matter for the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 202, l. n. 197/2002; Art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197: When a co-obligant in a joint and several debt settles the tax assessment via expedited definition, the obligation extinguishes for all co-obligants, rendering the litigation against the remaining parties moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso iscritto al n. 24351/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege, –ricorrente – contro INDRACCOLO MAURIZIO, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Tinelli e dall’avv. Maurizio De Lorenzi in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce n. 682/2022, depositata il 15 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 7 ottobre2025 dal consigliere dott.
Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF-IRAP-IVA 2008. R.G. N.24351/2022 Cons. est. Valentino Lenoci viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele De Mauro, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, e per Indraccoli Maurizio l’avv. Maurizio De Lorenzi; FATTI DI CAUSA 1. A ll’esito del controllo della posizione fiscale della società S.A.C.A. Costruzioni Aeronavali s.r.l. relativa al periodo d’imposta 26 settembre 2008 – 31 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Lecce emetteva l’avviso di accertamento n. TVM030200916/2015, con il quale veniva accertato, per l’anno d’imposta 2008, ai fini IRES ed IRAP, un maggior reddito ed un valore della produzione netta di € 4.048.046,00; ai fini IVA veniva invece accertato un maggior volume d’affari di € 326.266,00.
Venivano quindi rideterminate le imposte dovute per detta annualità. L’avviso di accertamento in questione era notificato a Indraccolo Maurizio, in qualità di socio della S.A.C.A. Costruzioni Aeronavali s.r.l. cessata, quale responsabile ex art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Avverso tale avviso di accertamento Indraccolo Maurizio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la quale, con sentenza n. 1348/2017, depositata il 31 marzo 2017, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
3. Interposto gravame dall ’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 682/2022, pronunciata il 17 febbraio 2022 e depositata in segreteria il 15 marzo 2022, R.G. N.24351/2022 Cons. est. Valentino Lenoci rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 9 ottobre 2022). Resiste con controricorso Indraccolo Maurizio 5. Con decreto del5 giugno 2025 è stata fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre2025. Il ricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta i l Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Sono comparsi l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avv.
Maurizio De Lorenzi, in rappresentanza di Indraccolo Maurizio, che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio , per intervenuta cessazione della materia del contendere. La coobbligata in solido Indraccolo Rossella ha impugnato, in separato giudizio, lo stesso avviso di accertamento, ed ha successivamentepresentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, con pagamento di quanto previsto e senza che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato diniego ( il giudizio proposto da Indraccolo Rossella è stato dichiarato estinto con decreto di questa Corten. 33599 del 27 novembre 2023).
R.G. N.24351/2022 Cons. est. Valentino Lenoci Trattandosi di obbligazione solidale, la definizione agevolata giova anche ai coobbligati, tra cui l’odierno ricorrente Indraccolo Maurizio ex art. 1, comma 202, l. n. 197/2002. Consegue l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spes