Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Ferreri Bartolomeo against the Regional Tax Commission was declared extinct because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court noted that the appellant failed to act within the statutory timeframe, leading to a deemed waiver of the right to appeal. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the mutual cancellation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a deemed waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25528/2021 R.G. proposto da: FERRERI BARTOLOMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE POIDOMANI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Toscana n.782/2021 depositata il 05/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 25528/2021 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 106/2026 Data pubblicazione 02/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 26/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 25528/2021 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 106/2026 Data pubblicazione 02/01/2026