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Decreto — n. 104/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 104/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The parties argued over the procedural implications of a specific administrative act listed in a new legislative framework designed to expedite litigation closures. The court upheld the extinction because the statutory conditions for automatic termination were met, leaving no room for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision mandates the automatic extinction of a civil process upon the transmission of a specific act, the court must declare the process extinguished without further examination of the merits.

Parole chiave

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process extinction automatic termination civil procedure law legislative framework litigation closure procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9401/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ISOLA SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato VINCENZO MARUCCIO unitamente all’avvocato LUIGI GINO VELANI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.A REG.TOSCANA n.1940/ 13/ 2017 depositata il 19/09/2017. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/12/2025 La