Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Miranda Alessandro, had filed the appeal against a regional tax commission decision but remained inactive after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20143/2022 R.G. proposto da: MIRANDA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Palumbo, del Foro di Napoli, c.f. PLM NTN 73A22 F839S, in virtù di procura speciale, rilasciata il 12 luglio 2022 su atto separato rispetto al ricorso, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito, del Foro di Roma (c.f. SPS NTN 76B18 F839O; indirizzo pec:antonioesposito1@ordineavvocatiroma.org; telefax n. 06/94443785) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA-NAPOLI n. 717/2022 depositata il 17/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 20143/2022 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 102/2026 Data pubblicazione 02/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 20143/2022 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 102/2026 Data pubblicazione 02/01/2026