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Ordinanza — n. 57/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to settlement agreement with tax authority regarding penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 57/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's submission of a settlement agreement with the Revenue Agency. The taxpayer agreed to withdraw the lawsuit in exchange for a reduction in penalties for filing irregularities. Consequently, the court ruled that no further judicial proceedings were necessary as the dispute was resolved through private settlement.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a party files a settlement agreement withdrawing the appeal in exchange for a concession, the court must declare the judgment extinguished without further examination of merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment settlement agreement withdrawal penalty reduction revenue agency dispute civil procedure extinction imposta sul reddito diritti del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11531/2018 R.G. proposto da GIACCHINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato LANAVE GIOVANNI (LNVGNN56R12H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO (VLSNBL74M19E507W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA -MILANO n. 3979/2017 depositata il 05/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. CONSIDERATO Che la parte contribuente qui ricorrente ha depositato atto di transazione con l’Agenzia delle entrate, convenendo per la rinuncia al presente ricorso a fronte di riduzione delle sanzioniper irregolarità nella compilazione di dichiarazioni tributarie; Che, altresì, il contribuente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rgn. 11526/2018, intercorrente fra le medesime parti ed avente ad oggetto collegata pretesa tributaria, parimenti definita con transazione;

Che la riunione del giudizi non risulta necessaria, dovendosi procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in ragione dell’intercorsa transazione; Che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto. Spese di lite c