Cassation court allows appeal against tax court for improper litigation cost allocation when incidental appeal is ineffective.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by San Marco Costruzioni S.r.l. against a Second Instance Tax Court judgment. The lower court had allocated litigation costs based on reciprocal loss, despite declaring the main appeal inadmissible and the incidental one ineffective. The court ruled this violated procedural principles because the ineffective incidental appeal could not generate reciprocal loss, making the taxpayer solely responsible for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334, comma 2 c.p.c.; Art. 15, commi 1 e 2 D.Lgs. 546/1992; In cases where the main appeal is inadmissible and the incidental appeal is ineffective, reciprocal loss of action cannot be established, and the party in the main appeal must bear all litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19999 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto SAN MARCO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Di Pietro, come in atti domiciliata, RICORRENTE CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (subentrata a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 1112/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, pubblicata in data 9 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta da l Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla Riscossione Sicilia s.p.a. -e, nel contempo, inefficace quello incidentale- avverso la sentenza numero 2233/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione preventiva di ipoteca numero 2932762016000001980, emessa in relazione a diverse cartelle esattoriali, per l’ammontare di euro 139.243,59, con la compensazione delle spese di lite.
2. La San Marco Costruzioni s.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.
4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia.
2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la società ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992 e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia compensato le spese di lite, nonostante avesse, da un lato, dichiarato inammissibile l’appello principale, proposto dall’amministrazione finanziaria, e, dall’altro, dichiarato inefficace, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, del codice di procedura civile, quello da essa intentato, che non era, tuttavia, idonea - una siffatta declaratoria di inefficacia- a dare corpo ad un’ipotesi di soccombenza reciproca.
3. Il motivo è fondato. 3.1. In caso di inammissibilità del ricorsoprincipale, quello incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, del codice di procedura civile, con la conseguenza che la soccombenza deve essere riferita alla sola parte ricorrente in viaprincipale, restando irrilevante stabilire se sull’impugnazione incidentaleci sarebbe stata soccombenza, atteso che la decisione dell’autorità giudiziaria adita non si esplica - non prendendola in esame - sull’impugnazione incidentale, per cui l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al decisum, impone di reputare soccombente - essendo ad essa addebitabile l’instaurazione del giudizio- la parte ricorrentein via principale (cfr.
Cass. n. 33733/23). 3.2. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, nel caso di specie, ha compensato le spese di lite sulla scorta di un unico presupposto, costituito dalla reputata soccombenza reciproca delle parti, conseguente all’inammissibilità dell’appello principale e, allo stesso tempo, all’inefficacia di quello incidentale, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, del codice di procedura civile, violando i principi poc’anzi menzionati.
4. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, tenendo conto dei principi precedentemente esposti (e, più in generale, di quelli operanti in tema di governo delle spese processuali), provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere, anche,all