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Ordinanza — n. 36/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal by rejecting prior judgment's effect on separate tax years due to factual autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a merger of proceedings. The taxpayer argued that a prior judgment establishing the lease ended in 2011 should automatically apply to subsequent tax years, while the Commission refused to merge the cases for 2013 and 2014. The Court ruled that the principle of autonomy of each tax period prevents a prior judgment from automatically binding future years when factual assessments must be made separately for each period.

Regesto Legislator

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Art. 29 D.Lgs. n. 546/92; Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: The principle of autonomy of each tax period prevents a prior judgment from automatically binding subsequent years, requiring separate factual assessments for each period.

Parole chiave

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tax autonomy of periods judgment res judicata limits lease termination facts merger of proceedings IRPEF tax years arretrati di locazione conduttore pigioni incassate

Disposizioni normative citate

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Art. 29 D.Lgs. n. 546/92
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la «violazione di legge e falsa applicazione del diritto di cui all’art. 29 del D.Lgs.
Art. 24 and 111 of the Constitution
Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta non consente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità̀, laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025, n.
Art. 360 nn. 3 and 4 c.p.c.
24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 nn.
Art. 115 and 116 c.p.c.
Art. 380bis1 cod. proc. civ.
La ricorrente, in data 10 novembre 2025, ha depositato memoriaex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Art. 384 cod. proc. civ.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento, tenuto conto dell’intervenuto giudicato, dell’originario ricorso dellacontribuente.
art. 384 cod. proc. civ
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/06/2025, n. 15938
Cass. 24/10/2025, n. 28226
Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta non consente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità̀, laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025, n. 28226).
Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13987/2020 R.G. proposto da : BOESNACH GUDRUN ISOLDE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Leopoldo Balsamo , i l quale ha indicato l’ indirizz o pec leopoldobalsamo@avvocatinapoli.legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7038/11/2019, depositata in data 23settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto IRPEF 2013 - Redditi fondiari -Canoni di locazione non percepiti - Precedente decisione per gli anni 2011-2012 - Favorevole al contribuente - Giudicato -Sussistenza Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef per l’anno 2013, maggior reddito di Gudrun Isolde Boesnach, per la mancata indicazione, nella dichiarazione, di redditi derivanti dalla locazione dell’immobile sito in Napoli, Via Petrarca n. 129/M, locazione stipulata il 18.11.2010. La contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il detto avviso, eccependo l’inesistenza della notifica e la mancata allegazione del contratto di locazione;asseriva, poi, che il conduttore aveva lasciato l’immobile già a gennaio 2011; chiedeva, infine, la riunione del giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014; la CTP non provvedeva alla riunione e rigettava il ricorso (accoglieva, invece, con altra sentenza, l’impugnazione dell’avviso relativo all’anno 2014).

2. La ricorrente proponeva appello dolendosi della mancata riunione dei giudizi e ribadendo le censure mosse in primo; la CTR rigettava il gravame rilevando che la riunione non era obbligatoria e l’appellante non aveva provato il proprio assunto.

3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi adue motivi. L’Ufficioresiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 novembre 2025. La ricorrente, in data 10 novembre 2025, ha depositato memoriaex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la «violazione di legge e falsa applicazione del diritto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 546/92 e artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.»per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la mancata riunione dei due giudizi in primo grado.

2. Con il secondo motivo lamenta la «violazione di legge di cui agli artt. nn. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.» per non avere la CTR tratto gli elementi di prova (non prodotti dalla ricorrente) dalla sentenza della CTP di Napoli n. 2038/2019 (relativa all’annualità 2014) e dalla sentenza della CTR della Campania n. 4971/2018 (passata in giudicato il 23 ottobre 2019 e relativa agli anni di imposta 2011 e 2012).

3. Va, preliminarmente, rilevato d’ufficio il giudicato esterno, costituito dall’accertamento contenuto nella sentenza della CTR n. 4971/2018 relativa alle annualità 2011 e 2012,giudicato emergente ex actis, sostanzialmente eccepito anche dalla contribuente (v. pag. 6 del ricorso), e rilevabile in questa sede in quanto sopravvenuto all’udienza di discussione in appello (cfr. Cass. 02/09/2022, n. 25863). Nella detta sentenzaveniva accolto in parte il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011-2012, rilevandosi che la locazione era cessata al mese di giugno 2011; pertanto, l’importo dovuto a titolo di IRPEF veniva rideterminato, recte sensibilmente ridotto, avendo come riferimento temporalesolo il periodo dal novembre 2010 al giugno 2011. In altri termini, la CTR accertava in fatto che dal mese di luglio 2011 la locazione stipulata il 18 novembre 2010 era cess ata , annullando la pretesa tributaria per 6 mesi dell’anno 2011 (da luglio a dicembre)e per l’intero anno 2012.

4. Ora, nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così da ultimo Cass. 14/06/2025, n. 15938, resa in fattispecie di vendita su piattaforma Ebay, in cui la Corte ha affermato che ‘l’autonomia annuale del periodo di imposta esclude la permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altri anni, variando i presupposti organizzativi, le quantità accertate, le modalità operative, lo spessore delle prove offerte’). 4.1.

Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta non consente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità̀, laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025, n. 28226). 4.2. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass.

Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950).

5. Nella specie, non vi è dubbio che l’accertamento contenuto nella sentenza della CTR n. 4971/2019 circa la cessazione della locazione al 30 giugno 2011 deve estendere i suoi effetti sulle annualità successive a quelle giudicate nel detto giudizio (ovverodal 2013 in poi), essendo venuto meno il presupposto di fatto (la locazione, al la quale la legge ricollega la produzione di redditi da dichiarare) o, in altri termini, un elemento costitutivo della fattispecie tributaria.

6. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento, tenuto conto dell’intervenuto giudicato, dell’originario ricorso dellacontribuente.

7. Stante il sopravvenuto giudicato sussistono i presupposti per compensare le spese dell’intero processo tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,e, tenuto conto dell’intervenuto giudicato, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodella contribuen