Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special power of attorney signed by the client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney submitted by the lawyer was not signed by the client or their legal representative. The lower court had previously accepted the appeal, but the Cassation Court found the document lacked the required digital or handwritten signature from the represented party. Consequently, the court ruled that the lawyer acted without authority, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the lawyer to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, Art. 83 comma 3 c.p.c.; A cassation appeal is inadmissible if the special power of attorney is not signed by the represented party, as the lawyer's activity produces no effect on the client and the lawyer bears sole responsibility for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15501/2021 R.G. proposto da : EIDOS DIAGNOSTICA PER IMMAGINI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, asseritamente rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Sandro Maria Musilli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulianello 26, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3691/04/2020, depositata in data 24 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto IRPEFed IRAP 2008 - IVA ed altro 2012 - Ca rtell a di pagamento - Ricorso per cassazione - Procura - Omessa sottoscrizione della parte -Effetti Rilevato che:
1. L’Agente della Riscossione interveniva nella procedura esecutiva immobiliare promossa dalla BNL s.p.a. nei confronti della società contribuente, pendente innanzi al Tribunale di Latina, sulla base di estratti di ruolo (e delle cartelle di pagamento sottese). Lasocietà adiva, quindi, la Commissione tributaria provinciale di Roma onde ottenere il discarico dei detti ruoli. La CTP accoglievail ricorso, stante la mancata prova, da parte dell’ADER, rimasta contumace, della notifica delle cartelle esattoriali sottese ai ruoli.
2. L’Ufficio proponeva appelloavverso la decisione dei giudici di primo grado,eccependo la tardività del ricorso di primo grado, in quanto notificato ben oltre il termine di 60 giorni, decorrente dall’intervento spiegato dall’Agente della riscossione nel giudizio di esecuzione immobiliare. La CTR accoglieva il gravame e, ritenuta la ritualità della costituzione dell’Ufficio mediante avvocato del libero foro, dichiarava inammissibile, perché tardivo, il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente.
3. Contro la decisione della CTR propo s e ricorso per revocazione la contribuente, affidato a tre motivi; in particolare, evidenziava che sull’eccezione del difetto di procura in capo all’avvocato Stefania di Stefani era mancata qualsiasi decisione. La CTR dichiarava inammissibile la revocazione: dopo aver riportato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di errore di fatto revocatorio, evidenziava che nella specie la questione dell’inammissibilità del gravame, perché proposto dall’ADER mediante avvocato del libero foro, era stata oggetto di trattazione da parte dei giudici.
4. Contro la decisione resa dalla CTR in sede di revocazione la società contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’ADER resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 20novembre 2025. Considerato che:
1. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, in quanto proposto da procuratore privo di ius postulandi. 1.1. In termini generali va osservato che, in tema di validità della procura speciale idonea alla proposizione del ricorso per cassazione, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 36057 del 9/12/2022) deve darsi rilievo preminente al cd. criterio topografico della incorporazione della procura al ricorso: la connessione fisica, rispondente ai requisiti previsti dalla legge, fra la procura ed il ricorso dà luogo ad una presunzione di riferibilità della prima al giudizio cui l’atto accede.
I criteri che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso) sono, da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.). Con riferimento, invece, al tempo del conferimento della procura, questa Corte (da ultimo, Cass.
Sez. U . n. 2075 del 19/01/2024) ha affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.È, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore alla data di redazione del ricorso (Cass. n. 7014/2017), purché, beninteso, sia stata rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza da impugnare. 1.2.
Nella specie, la procura rilasciata dalla EIDOS s.r.l. (ed allegata al ricorso) non risulta s ottoscritta dalla parte, ovvero dal legale rappresentante di questa, digitalmente o con firma autografa (cfr. attestazione in tal senso resa dalla cancelleria in data 20 novembre 2025). Né è idonea ab origine a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta (come nella specie) digitalmente dal solo difensore per autentica(Cass. 12/11/2025, n. 29931). Né, infine, risulta possibile la sanatoria del vizio mediante il meccanismo di cui all’art. 182 cod. proc. civ. (sul punto v.
Cass.27/09/2023, n. 27467 che sottolinea come, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità delricorso). 2.Al difetto di procura consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio» (cfr.
Cass. Sez. Un.10/05/2006, n. 10706 ; Cass. 04/06/2015, n. 11551; Cass.07.01.2016, n. 58). Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. Sandro Maria Musilli al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del