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Ordinanza — n. 22/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inductive assessment but allows partial appeal regarding arbitrary 30% reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the first appeal ground regarding the legality of the inductive revenue assessment method but allowed the second and third grounds. The Administrative Agency argued the assessment was valid due to accounting discrepancies, while the taxpayer contended the court erred by applying an arbitrary 30% reduction without specific justification. The court ruled that while the assessment method was permissible, the second-instance judge violated tax law by failing to provide a reasoned basis for the arbitrary reduction, necessitating a remand for a new, motivated calculation.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/1973; Art. 54 DPR 633/1972; Art. 25 D.Lgs 446/1997: The tax court must substantively examine the tax claim upon finding partial infirmity, correcting the amount with reasoned justification rather than applying arbitrary reductions.

Parole chiave

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inductive revenue assessment arbitrary tax reduction tax court duty to examine lack of motivated reasoning remand for new calculation fatture fittizie inchiesta per sottrazione d'imposta sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/1973
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art.
Art. 25 del D. Lgs. n. 446/1997
633/1972 e dell’art. 25 del D. Lgs. n. 446/1997, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 2729 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/08/2023, n. 24874
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/08/2023, n. 24874) ha riconosciuto che la ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di materie prime essenziali (come la farina per una pizzeria) costituisce un valido metodo presuntivo.
Cass. 02/12/2021, n. 37949
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22365/2020 R.G. proposto da: IL SOLE 85 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberta Boratto e domiciliato ope legis in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6632/2019 depositata in data 28 novembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Avv. Accer. IRAP 2009 1. In data 09/07/2014, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma emetteva nei confronti della società Il Sole 85 s.r.l., esercente l’attività di ristorazione, l’avviso di accertamento n. TK503R80272297201, con cui accertava, per l’anno d’imposta 2009, maggiori ricavi pari ad € 338.978,51, oltre ad IVA per €33.897,85.

Sulla scorta del p.v.c. redatto in data 28/11/2012 e di alcune ricostruzioni operate dai verificatori a partire dal numero di pizze somministrate (atteso che il fatturato del locale risultava significativamente rappresentato dal sottofatturato legato alla lavorazione e vendita di pizze), l’Ufficio procedeva a rideterminare maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP per un totale di € 143.443,00, oltre interessi e sanzioni.

2. Avverso l’ultimo dei menzionati avvisi di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 6969/2017, rigettava il ricorso della società contribuente, ritenendo fondata la metodologia di ricostruzione utilizzata dall’Ufficio.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 6632/2019, depositata in data 28 novembre 2019, accoglieva parzialmente l’appello della società contribuente.

6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett.

d) del D.P.R. 600/1973, dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 25 del D. Lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo condotto dall’Ufficio, pur in assenza del necessario supporto delle presunzioni dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e pur in presenza delle contestazioni svolte dalla società ai fini di smentire la prospettazione operata dall’Ufficio e dimostrare l’erroneità delle conclusioni a cui lo stesso era pervenuto. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato la propria decisione, anziché su concreti elementi di fatto forniti espressamente e documentati dalla società contribuente, su una valutazione “equitativa”, che non è consentita nei giudizi estimatori caratterizzanti il processo tributario, dato che la stessa costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria e presuppone un’espressa previsione legislativa, non potendo trovare applicazione al di fuori dei casi consentiti. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di esaminare il conteggio fornito dalla società contribuente come alternativa a quello risultante dall’accertamento effettuato dall’Ufficio.

2. Il primo motivo è infondato. Va innanzitutto ricordato (cfr. Cass. n.33604/2019 e di recente Cass.10/10/2025, n. 27141) che, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. 2.1.

Nella fattispecie in esame, con una motivazione scevra da violazioni di legge e della è agevole scorgere l’iter logico-argomentativo, la C.t.r. ha dato atto che il ricorso all'accertamento analitico-induttivo è stato "legittimato dai disallineamenti riscontrati in sede di verifica, che hanno fatto ritenere non totalmente attendibile la contabilità tenuta dalla società verificata"; inoltre, tra tali disallineamenti, come evidenziato dall'Agenzia nel suo controricorso, figura l'omessa autofatturazione per l'autoconsumo, ammessa dalla stessa parte in sede di contraddittorio.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/08/2023, n. 24874) ha riconosciuto che la ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di materie prime essenziali (come la farina per una pizzeria) costituisce un valido metodo presuntivo. La valutazione circa l'adeguatezza del campione utilizzato dall'Ufficio (tre mesi specifici e solo ricevute fiscali) e la confutazione del calcolo alternativo proposto dalla contribuente attengono al merito della controversia e, se sorrette da motivazione non illogica o apparente, non sono sindacabili in sede di legittimità.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione e stante l‘affinità delle critiche sollevate, sono fondati. La decisione della C.t.r., pur avendo correttamente identificato un vizio nella ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio – specificamente, la mancata considerazione della farina destinata alla produzione di focacce – è incorsa in un errore di diritto nel correggere tale vizio: l'applicazione di una riduzione forfettaria del 30% "in via equitativa", senza fornire una motivazione sul punto. 3.1.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che Il giudizio tributario è un giudizio di "impugnazione-merito" (cfr.

Cass.02/12/2021, n. 37949, il cui scopo non è il mero annullamento dell'atto impositivo, ma l'accertamento sostanziale del rapporto tributario e la determinazione della corretta pretesa fiscale; di conseguenza, quando il giudice rileva un'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve limitarsi ad annullare l'atto, ma è tenuto a "esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte". Nel caso di specie, una volta accertata la lacuna metodologica dell'Ufficio (l'omessa considerazione della farina per le focacce), la C.t.r. aveva il dovere di procedere a una nuova e corretta quantificazione dei ricavi, tuttavia non poteva ridurre una pretesa accertata applicando una percentuale arbitraria senza specificarne le ragioni logico-giuridiche fondate sul materiale probatorio.

4. In conclusione va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazio