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Ordinanza — n. 14/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extinguishment of proceedings via simplified tax dispute settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer utilized the simplified tax dispute settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer submitted the request for simplified settlement within the statutory deadline and paid all twenty installments, while the tax authority failed to notify a denial of the settlement request. Consequently, the Court ruled that the litigation was terminated by operation of law, leaving the parties responsible for their own advanced litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018: The simplified tax dispute settlement procedure extinguishes the judicial proceedings when the taxpayer requests settlement within the deadline and pays all installments, provided the tax authority does not notify a denial.

Parole chiave

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simplified tax dispute settlement extinguishment of proceedings D.L. 119/2018 tax installment payment cassation appeal dismissal tassazione dell'IVA contenzioso tributario amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
600/1973 - Definizione agevolata ex art. 6 D.L.
Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, nonché la cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente allegato il pagamento di tutte le 20 rate; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Art. 109 DPR 917/1986
Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione del’art. 109 DPR 917/1986; 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
109 DPR 917/1986; 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per avere i giudici della CTR erroneamente ritenuto i costi dedotti inerenti all’esercizio dell’impresa della contribuente.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Oggetto IRAP ed IVA 2009 -Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973 - Definizione agevolata ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2913/20 17 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro PALESCANDALO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv.

Manlio Ingrosso e dall’Avv. Marcella Ferrante, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell’Avv. Daniela Ciardo; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5990/47/2016, depositata in data 23 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025dal C onsigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto IRAP ed IVA 2009 -Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973 - Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18 Rilevato che:

1. La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napolil’avviso di accertamento n. TF3030203603, con il quale l’ Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi non deducibili per complessivi Euro 62.760,00, per l’anno 2008, ai fini IVA ed IRAP. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo i detti costi strumentali all’esercizio dell’impresa.

2. Contro tale decisione l’ufficio proponeva appello al la Commissione tributaria regionale della Campania, che confermava la sentenza della CTP.

3. Avverso la sentenza della CTR l’Ufficiopropone ricorso per cassazione affidato ad unmotivo. Resiste la contribuente con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025. In data 3 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. In data 21 ottobre 2025 la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata presentata il 28 maggio 2019, nonché la copia del versamento delle20 rate. Considerato che:

1. Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione del’art. 109 DPR 917/1986; 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per avere i giudici della CTR erroneamente ritenuto i costi dedotti inerenti all’esercizio dell’impresa della contribuente.

2. Va, preliminarmente, evidenziato che la contribuente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art.

6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019); l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzionedel giudizio). Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, nonché la cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente allegato il pagamento di tutte le 20 rate; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Così d