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Ordinanza — n. 12/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for omitted ruling on procedural requests violating due process rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's non-resistance and allowed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment. The taxpayer argued that the appellate court failed to rule on specific procedural requests and substantive claims, violating the principle of contradictory proceedings. The court held that such omissions constitute an error in proceeding under Article 112 of the Code of Civil Procedure, warranting the cassation of the lower judgment and remittal for a new, fully motivated examination.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An omission to rule on procedural requests or substantive claims constitutes an error in proceeding, allowing the party to challenge the judgment via cassation for violation of the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
error in proceeding omitted ruling contradictory proceedings procedural requests remittal for retrial assistenza amministrativa fiscale responsabilità civile del consulente fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 112 c.p
Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 111 comma 6 Cost
art. 112 cod. proc. civ
Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30/06/2020, n. 13248
Cass. 18/04/2018, n. 9558
Cass. 07/04/2014, n. 8053
Cass. 31/12/2018, n. 33679
Cass. 29952/2022
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete allegations and new issues.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13202/2022 R.G. proposto da: LAHRACH HAMID, rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Mazzonetto, Silvia Moreschini e Giovanni Iaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via Alessandro Malladra n. 31. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–resistente Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1472/2021 depositata in data 2 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: AVV ACC IRPEF 2015 1. In data 21.12.2017, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova emetteva, nei confronti del sig. Hamid Lahrach, titolare dell’omonima ditta individuale, l’avviso di accertamento n. T6S010503515, relativo all’anno d’imposta 2015 e concernente IRPEF, Addizionali, IRAP e IVA per complessivi € 139.370,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi € 251.480,00.

2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Padova, presentando anche istanza di sospensione dell’efficacia provvisoria dell’avviso stesso nonché istanza di fissazione di pubblica udienza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Padova, con sentenza n. 104/2019, accoglieva il ricorso del contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 1472/2021, depositata in data 2 dicembre 2021, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso ma ha depositato mera nota di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con un unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi dell’appello ed in generale sulle domande, istanze ed eccezioni ritualmente formulate dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sulle doglianze da lui avanzate in primo ed in secondo grado, quali la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per illegittimità della delega di firma, l’illegittimità dell'attività ispettiva e dell'avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa e dello Statuto del contribuente, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per difetto di motivazione in ordine alla metodologia accertativa, la violazione del principio di tassazione del reddito netto, l’illegittimità delle sanzioni per violazione degli artt. 3, 7 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il tutto senza alcuna ulteriore specificazione su detta fondatezza e, a fortiori, senza alcuna specificazione sul perché i rilievi del contribuente sarebbero stati, invece, infondati. 2.Il motivo è fondato. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. dopo aver risolto la questione relativa alla sottoscrizione dell'atto, ha rigettato tutte le altre censure del contribuente affermando che "appare sufficiente il rinvio alle confutazioni già rappresentate dall'Ufficio in primo grado e pedissequamente riproposte in grado di appello obliterando del tutto una motivazione della quale evincere l’iter logico giuridico sottostante allorquando si è limitata a richiamare i rilievi svolti dall’Ufficio. 2.1.

Indubbiamente, si tratta di una motivazione apparente, secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass.17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha sottolineato che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».

Pertanto, «[l]a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass.30/06/2020, n. 13248). 2.2. Le censure riportate tutte dal ricorrente sono state oggetto di una omessa pronuncia laddove si ritiene che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello -così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integri un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale exart. 360, n. 3, cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (ex plurimis, Cass. n. 29952/2022).

3. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così de