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Ordinanza — n. 22854/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by parties; judgment extinguished due to mutual withdrawal of appeal and counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22854/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because both the appellant and the respondent formally withdrew their respective appeals and counter-appeals. Although the lower court had previously ruled on the termination of a land contract and awarded costs, the procedural withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the Collegio determined that no further judicial intervention was necessary, citing the specific procedural rule governing such withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals and counter-appeals, the judgment is extinguished and no provision regarding litigation costs is made.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceeding procedural withdrawal termination of litigation Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c.

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Testo completo

PPEPASSARETTI, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controA C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN LUIGI MALOSSI unitamenteall’avvocato VINCENZO SCHIAVONE, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 2705/2022depositata il 20/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.Numero registro generale 18631/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 22854/2026Data pubblicazione 07/07/20261.

Erasmo Cimino ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza n. 2705/2022 emessa dalla Corte d’Appellodi Napoli, Sezione Specializzata Agraria, con la quale il collegio,definitivamente pronunciando sul gravame proposto da A C s.r.l., neiconfronti di Cimino Erasmo ed avverso la sentenza n. 2752/2019 delTribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Specializzata Agraria,aveva così provveduto: “1) Accoglie entro i limiti che seguono l’appelloproposto da A C srl con ricorso depositato in data 13/06/2020, e perl’effetto 2) in riforma della sentenza predetta dichiara la cessazione delcontratto alla data del 10/11/2011, e condanna Cimino Erasmo alrilascio del fondo alla data del 10/11/2022;

3) condanna Erasmo Ciminoal pagamento di un terzo delle spese di giudizio in favore di A C srl cheliquida per il giudizio di primo grado in € 1400,00 per un 1\3 di onorarioe per il secondo grado in € 1200, per un 1\3 di onorario oltre iva e cpa erimborso spese generali al 15% con attribuzione all’avv. VincenzoSchiavone, compensa tra le parti i residui due terzi”.Resiste A C s.r.l. con controricorso, anche contenente ricorsoincidentale.2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3.

I difensori del ricorrente e della società resistente, muniti dellerispettive procure speciali, hanno depositato rinuncia al ricorso e relativaaccettazione con rinuncia al controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rileva il Collegio come sia ultroneo riportare i motivi di ricorso,dato che il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico atto dirinuncia al ricorso, che è stato accettato dal controricorrente.2. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del presente giudizioNumero registro generale 18631/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 22854/2026Data pubblicazione 07/07/2026di cassazione.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO