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Decreto — n. 22664/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22664/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22664/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i Pio, Valle Guido, PotenzaAdelaide Maria Filomena Vittoria, Basso Angela, Langialonga TommasoMolinaro Francesca, Albano Aldo, Grilli Massimo, Lo Vecchio Francesco,Lipariti Palmino, , Amoruso Luigi, Fania Giuseppe, Trombetta AgostinoGiacomo Mario Pio, Gaspari Mario nonché Cicerale Carmela Lucia Diletta,Giordano Antonietta Lucia, Giordano Marina, Giordano Antonio, in qualitàdi eredi del de cuius Giordano Francesco Paolo Carlo, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Giuliano MarioIannarelli, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrente-nonché controMinistero Universita' E Ricerca, in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Numero registro generale 20458/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 22664/2026Data pubblicazione 03/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4011/2025 depositatail 25/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22664/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione spese di ripristino ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

i Pio, Valle Guido, PotenzaAdelaide Maria Filomena Vittoria, Basso Angela, Langialonga TommasoMolinaro Francesca, Albano Aldo, Grilli Massimo, Lo Vecchio Francesco,Lipariti Palmino, , Amoruso Luigi, Fania Giuseppe, Trombetta AgostinoGiacomo Mario Pio, Gaspari Mario nonché Cicerale Carmela Lucia Diletta,Giordano Antonietta Lucia, Giordano Marina, Giordano Antonio, in qualitàdi eredi del de cuius Giordano Francesco Paolo Carlo, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Giuliano MarioIannarelli, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrente-nonché controMinistero Universita' E Ricerca, in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Numero registro generale 20458/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 22664/2026Data pubblicazione 03/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4011/2025 depositatail 25/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino