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Decreto — n. 22661/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22661/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22661/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ella, Bravi Daniele, CartaCarlo, Cavaliere Pietro, Mura Pierpaolo, d'Angelo Rosa, Oliva Geremia,Meggiorini Patrizio, Gallitto Stefano Enrico, Petrucci Bruno, Zeri Carlo,Vitanza Carlo, Pollastrelli Rosa Angela, Podrecca Denis, VergariGianfranco, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Macri' Vincenzo, d'Agostini Serena, Agostini Giovanni, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.375/2025 depositatail 21/01/2025Numero registro generale 15235/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 22661/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22661/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali recupero delle spese esecutive ripetibili dell'avvocato correzione di errore materiale spese di ripristino spese di mora

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ella, Bravi Daniele, CartaCarlo, Cavaliere Pietro, Mura Pierpaolo, d'Angelo Rosa, Oliva Geremia,Meggiorini Patrizio, Gallitto Stefano Enrico, Petrucci Bruno, Zeri Carlo,Vitanza Carlo, Pollastrelli Rosa Angela, Podrecca Denis, VergariGianfranco, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Macri' Vincenzo, d'Agostini Serena, Agostini Giovanni, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.375/2025 depositatail 21/01/2025Numero registro generale 15235/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 22661/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.

Amoruso, e ineuro 10.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.Tortorella oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino