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Decreto — n. 22659/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22659/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22659/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-Morselli Massimo, Mingrino Paolo Maria, Tedeschi Umberto, MereuGiuseppe, Zotta Carmela, Vagnini Alberto, Testa Giovanni Paolo, VolpiNila, Valsecchi Dario, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente, delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.804/2025 depositatail 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17541/2025Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 22659/2026Data pubblicazione 03/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22659/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.

Parole chiave

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rettifica delle detrazioni correzione di errore materiale procedura di ricupero d'imposta ripresa fiscale aziendale errore di calcolo rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

iliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-Morselli Massimo, Mingrino Paolo Maria, Tedeschi Umberto, MereuGiuseppe, Zotta Carmela, Vagnini Alberto, Testa Giovanni Paolo, VolpiNila, Valsecchi Dario, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente, delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.804/2025 depositatail 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17541/2025Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 22659/2026Data pubblicazione 03/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.

Amoruso, e ineuro 6.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. Tortorellaoltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino