Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22658/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22658/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22658/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ria, AmbrosinoMariacarmela, Boccia Elvira, Casula Fabrizio, Costamagna Cristiano,Candiago Elisabetta, Borroni Cristina, Ferrante Diego, Francavilla MariaCarmen, Ghi Maria Eugenia, Devani Massimo, De Zen Lucia, De TrovatoAlberto Michele Maria, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2991/2025 depositatail 14/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26664/2025Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 22658/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22658/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26664/2025Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 22658/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato tardivo pagamento delle spese produzione tardiva di documenti notificazione elettronica difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ria, AmbrosinoMariacarmela, Boccia Elvira, Casula Fabrizio, Costamagna Cristiano,Candiago Elisabetta, Borroni Cristina, Ferrante Diego, Francavilla MariaCarmen, Ghi Maria Eugenia, Devani Massimo, De Zen Lucia, De TrovatoAlberto Michele Maria, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2991/2025 depositatail 14/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26664/2025Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 22658/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteLina Rubino