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Decreto — n. 22657/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22657/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22657/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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anfrone Paola, AielloGiulio, Simioli Antonio, Pizzuti Renato, Parenti Giancarlo, Vaccaro Eva,Sessa Anna, nella qualità di erede del de cuius Esposito Antonio, ScolaVincenzo, Schettino Paolo, Monti Maria Paola, Moccia Lorenzo, IannelliGabriele, Valentino Maria, Sartori Maurizio, Scungio Angela, GrassiRoberto nonché Russo Maria, Vassallo Maria e Giovanna Vassallodomiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3246/2025depositata il 23/06/2025Numero registro generale 3062/2026Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 22657/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22657/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena spese di ripristino restituzione di prestazioni complementari rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

anfrone Paola, AielloGiulio, Simioli Antonio, Pizzuti Renato, Parenti Giancarlo, Vaccaro Eva,Sessa Anna, nella qualità di erede del de cuius Esposito Antonio, ScolaVincenzo, Schettino Paolo, Monti Maria Paola, Moccia Lorenzo, IannelliGabriele, Valentino Maria, Sartori Maurizio, Scungio Angela, GrassiRoberto nonché Russo Maria, Vassallo Maria e Giovanna Vassallodomiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3246/2025depositata il 23/06/2025Numero registro generale 3062/2026Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 22657/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteLina Rubino