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Ordinanza Interlocutoria — n. 22635/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal inadmissibility ruling due to null notification requiring renewal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22635/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal's inadmissibility ruling because the notification of the cassation petition to the insurance company was legally null. The lower court had declared the appeal inadmissible for failure to comply with a deadline to join the necessary co-litigant, but the notification to that co-litigant was invalid. Consequently, the court ordered the renewal of the notification within thirty days and remitted the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 331, comma 2, c.p.c.; Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.c.: When a notification of a cassation petition to a necessary co-litigant is null due to improper service, the court must order its renewal rather than declare the appeal inadmissible.

Parole chiave

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null notification necessary co-litigant renewal of notification inadmissibility appeal service of process

Disposizioni normative citate

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Art. 331, comma 2, c.p.c.
Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11485/2018

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Testo completo

orrente -controROSA ROCCO, ROSA SIMONE e NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONIs.p.a.- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 170/2023 pubblicata il17.2.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.4.2026dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;Numero registro generale 9205/2023N. 9205/23 R.G. Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 22635/2026Data pubblicazione 02/07/2026rilevato che:- con sentenza dell’11.10.2010, il Giudice di pace di Potenza, previa riunionedei rispettivi giudizi, accolse le domande separatamente proposte da RoccoRosa e Simone Rosa contro Alfonso Raffaele Bellini e Nuova TirrenaAssicurazioni s.p.a. in relazione ad un sinistro stradale loro occorso in data13.9.2008, riconoscendo la responsabilità del Bellini e condannandolo in solidocon la propria assicuratrice per la RCA al pagamento di € 1.357,62 in favoredel primo e di € 1.140,08 in favore del secondo, oltre accessori e spese.- Alfonso Raffaele Bellini propose appello dinanzi al Tribunale di Potenza; sicostituirono gli appellati Rocco e Simone Rosa; il G.I. rilevò che non era statacitata in giudizio la Compagnia, litisconsorte necessaria, sicché ordinòl’integrazione del contraddittorio ex art. 331, comma 2, c.p.c., fissando iltermine perentorio dell’8.3.2012;- alla successiva udienza del 20.6.2012 l’appellante non comparve; conistanza del 24.9.2012 il Bellini chiese di essere rimesso in termini, allegandocomunque la copia della notifica a corredo dell’istanza;- dopo numerosissimi rinvii, con sentenza del 17.2.2023 il Tribunale di Potenzadichiarò l’inammissibilità dell’appello, per non aver l’appellante dato idoneaprova di aver ottemperato all’ordine di integrazione entro il termineperentorio, né sussistendo valide ragioni per rimettere in termini l’appellantestesso;Numero registro generale 9205/2023N. 9205/23 R.G.

Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 22635/2026Data pubblicazione 02/07/2026- avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alfonso RaffaeleBellini in forza di due motivi; Simone e Rocco Rosa, nonché la Nuova TirrenaAssicurazioni s.p.a., non hanno svolto difese;- il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni;considerato che:- dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la notifica del ricorsoa Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., non costituitasi nel giudizio d’appello, èstata effettuata presso il difensore domiciliatario di primo grado, ed è quindinulla (ex multis, Cass. n. 11485/2018);- dunque, occorre ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso allapredetta società (o ad eventuale soggetto giuridico ad essa frattantosucceduto) nel termine di cui infra;p. q. m.rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica delricorso a Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. entro il termine perentorio ditrenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.4.2026 e, a seguito di riconvocazione telematica, in data 27.6.2026.Il PresidenteLina Rubino