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Ordinanza — n. 22633/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to demonstrate the decisive nature of the contested evidence. The court ruled the lower court's refusal to admit expert testimony was not arbitrary. The decision emphasizes that appeals must prove the evidence was irrelevant to the case. The court found the lower court's reasoning sufficient and the appeal inadmissible. The ruling upholds the lower court's dismissal of the agrarian claim. The case concerns agricultural land rights and expert testimony admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22633/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request to reopen the case. The appellant, Vincenzo Munì, challenged the lower court's refusal to admit expert testimony regarding his family's labor capacity, arguing it was a violation of his right to proof. The court held that the lower court's decision was not arbitrary because the evidence was not decisive for the outcome given the existing proof. Consequently, the appeal was rejected without a merits decision, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate the decisive nature of the evidence whose admissibility was contested, as the lower court's refusal must be based on a valid assessment of relevance rather than arbitrary preclusion.

Parole chiave

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agricultural land rights expert testimony admissibility labor capacity assessment cassation inadmissibility right to proof violation lower court reasoning agrarian redemption claim

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all’art. 360,1° comma, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
669452-01).In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 325 c.p
art. 327 c.p
in data 03.02.2020, ed in ogni caso perdecorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., dovendosi ritenere inesistentile notificazioni dell’atto di appello e dell’appello incidentale.
art. 115 c.p
160 e 156, 3° comma, c.p.c.Passando al merito cassatorio, con il primo motivo il ricorrente denunciaviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 30810 del 6 novembre 2023

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Testo completo

nso Neri eGiuseppe Ferro, con domicili digitali avvocatoalfonsoneri@pec.giuffre.it egiuseppeferro01@pec.ordineavvocatimarsala.it, come da procura specialein calce al ricorso per cassazionericorrentecontroTrajna Pietro Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Marchese,con domicilio digitale graziamarchese@avvocatiagrigento.it, come daprocura in calce al controricorsoTagliareni Giuseppina Angelina, Coniglio Calogero, Tagliareni Michele,Traina Maria, rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Longo, con domiciliodigitale eugeniolongo@avvocatiagrigento.it, come da procura in calce alcontroricorsocontroricorrentiPresidente:

Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 623/2023depositata il 28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere Giulia Stano.Il sig. Vincenzo Munì ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi di censura avverso la sentenza n. 623/2023 della Corte d’appello diPalermo.Resistono con distinti controricorsi i sigg.ri Pietro Alberto Trajna, da unaparte, e Giuseppina Angelina Tagliareni, Calogero Coniglio, MicheleTagliareni e Maria Traina, dall’altra.È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.I sigg.ri Vincenzo Munì, Giuseppina Angelina Tagliareni, Calogero Coniglio,Michele Tagliareni e Maria Traina hanno depositato memoria.Risulta dagli atti che Vincenzo Munì ha convenuto dinanzi al Tribunale diAgrigento i sigg.ri Calogero Coniglio, Giuseppina Angelina Tagliareni,Michele Tagliareni e Maria Tagliareni per fare accertare il proprio diritto diprelazione agraria ex artt. 7, 2° comma, della l. n. 817 del 1971 e 8 dellal. n. 590 del 1965, quale proprietario e coltivatore diretto dei fondi rusticisiti a Cammarata, contrada Tumarrano, confinanti con i fondi di cui al fg.90, p.lle 159 e 160, trasferiti dal sig.

Pietro Alberto Trajna ai sigg.riMichele Tagliareni e Maria Traina (acquirenti della p.lla n. 159) e ai sigg.riCalogero Coniglio e Giuseppina Angelina Tagliareni (acquirenti della p.lla160), e conseguirne il riscatto.Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo che “supporto probatorioalcuno risultava avere fornito” l’attore “in relazione all’effettiva propriaPresidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026capacità lavorativa nonché di quella della sua famiglia… né i mezziistruttori richiesti avrebbero consentito di raggiungere questo risultato”.La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto dal Munì,confermando la statuizione di primo grado.Avverso detta pronuncia d’appello Vincenzo Munì ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi di gravame.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via pregiudiziale deve essere delibata l’eccezione, proposta dalcontroricorrente Pietro Alberto Trajna, di intervenuto passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado per inammissibilità dell’appello,per decorso del “termine breve ex art. 325 c.p.c., essendo stata lasentenza notificata a mezzo p.e.c. in data 03.02.2020, ed in ogni caso perdecorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., dovendosi ritenere inesistentile notificazioni dell’atto di appello e dell’appello incidentale.

Secondo ilcontroricorrente, dichiarati residenza e domicilio in Cammarata via CesareBattisti 55, in sede di notificazione della sentenza di primo grado (art. 330c.p.c.) – come da relazioni di notificazione ritualmente acquisite alfascicolo informatico – l’eventuale impugnazione avrebbe dovuto esserenotificata solamente in tale luogo. Esclusa, dunque, l’esistenza dellapresunta notificazione sia per il mezzo (p.e.c.) che per il luogo ed ildestinatario (essendo esaurita l’efficacia giuridica del mandato con larichiesta notificazione della sentenza di primo grado, avendo dichiarato laparte residenza e domicilio in luogo diverso dal domicilio dell’exprocuratore), il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.L’eccezione è infondata.E difatti “le Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità dellanotifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima.

Con lasentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza dellanotificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principiPresidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo,oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesiin cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutiviessenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile comenotificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legalenella categoria della nullità.

Tali elementi consistono:

a) nell'attività ditrasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge,della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poterritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degliesiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali,cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando,pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass.,Sez. 3, n. 26511 del 08/09/2022, Rv. 665447-01).Nel caso di specie non vi è evidenza, sulla base degli atti, che lanotificazione dell’impugnazione sia rimasta priva di esito positivo, sicchéessa deve considerarsi nulla e poi sanata per conseguimento dello scopodell’atto, agli effetti degli artt. 160 e 156, 3° comma, c.p.c.Passando al merito cassatorio, con il primo motivo il ricorrente denunciaviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,1° comma, n.

3) c.p.c., non avendo la Corte d’appello posto a fondamentodella decisione un fatto non contestato, ossia il possesso, da parte delmedesimo ricorrente, dei requisiti legittimanti l’esercizio del diritto diprelazione agraria di cui all’art. 7, 2° comma, della l. n. 817 del 1971 eall’art. 8 della l. n. 590 del 1965. Il ricorrente sostiene che l’assenza diseria contestazione, da parte dei contraddittori, del possesso di taliPresidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026requisiti condurrebbe ad una relevatio ab onere probandi dell’attoreretraente.Il motivo è inammissibile sotto più profili.In primo luogo, il ricorrente espone di avere allegato, fin dal giudizio diprimo grado, la seguente documentazione: certificato dell’Agenzia delleentrate di Agrigento dal quale risulta che egli non ha venduto terreni neltriennio precedente alla richiesta di riscatto, stato di famiglia del26.4.2018; estratto INPS di Munì Vincenzo, Schillaci Carmela e MunìNazareno.Il ricorrente, inoltre, assume che la Corte territoriale ha confermato lasentenza di primo grado laddove essa ha affermato che “supportoprobatorio alcuno risultava avere fornito” l’attore “in relazione all’effettivapropria capacità lavorativa nonché di quella della sua famiglia… né i mezziistruttori richiesti avrebbero consentito di raggiungere questo risultato”:sostiene che, invece, la prova sarebbe stata offerta con la documentazioneprodotta, ma che la parte convenuta non avrebbe contestato lecircostanze così dimostrate.Ebbene, sotto un primo profilo si deve evidenziare che il ricorrente, con lacensura in esame, chiede al giudice di legittimità di applicare il principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. non a determinati fatti, ma aidocumenti prodotti in giudizio, il che collide apertamente con la normainvocata.Sotto altro profilo, il ricorrente afferma “In ordine al requisito dellacapacità lavorativa, inoltre, parte appellante osservava che la stessadovesse essere calcolata in ragione della superficie agricola del Sig.

Munì,ovvero cinquanta ettari, cui dovevano aggiungersi gli altri quattro ettaridei terreni oggetto di riscatto per un totale di 54 ettari. Trattandosi difondi a vocazione cerealicola, pascolo e fienaggio al fine del calcolo dellegiornate lavorative, si evidenziava che dovesse farsi riferimento aiPresidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026parametri espressamente indicati per la regione Sicilia dal decreto digiunta regionale n. 855 del 1999, laddove all’allegato n. 2 prevede che perogni ettaro di terreno destinato a granelle o colture o foraggiere sicalcolano da un minimo di 15 a un massimo di 20 giorni lavorativi.

Inconsiderazione dei 50 ettari, anche a volere considerare il massimo, siavrebbero 1050 giornate lavorative delle quali solo un terzo dovrebbeessere apportato dal Munì. Di conseguenza sin nel corso del giudizio diprimo grado il dato meramente matematico sarebbe stato sufficiente achiarire la questione. Nel caso di specie, infatti, l’intera famiglia del Sig.Munì, avrebbe potuto gestire ben oltre 200 ettari di terreno.”.Sennonché il motivo, sul punto, difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366,1° comma, n. 6, c.p.c., in quanto non contiene alcun riferimento ad atti efasi processuali nei quali tali deduzioni sarebbero state rese.

È noto, conriguardo alla deduzione di errores in procedendo, che il vaglio diammissibilità della censura si fonda sul riscontro dell’osservanza delprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e nn. 6, c.p.c. Ilmotivo di ricorso per cassazione, cioè, deve essere formulato, “inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Sez. 1,Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 - 01)” (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 21346 del 30/07/2024, Rv. 671835 - 01).Presidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026Sotto ulteriore profilo, il motivo non sottopone a critica la ratio decidendiassunta dalla Corte territoriale a criterio di giudizio del materialeprobatorio disponibile.Il giudice d’appello difatti assume che “la parte istante per il riscatto puòritenersi esonerata dalla prova dei suddetti requisiti, soggettivi e oggettivi,unicamente qualora la loro sussistenza sia ammessa, espressamente oimplicitamente, dalla controparte, alla stregua di un'impostazione dellesue difese incompatibile con la negazione o contestazione dellaricostruzione avversaria, e non anche, dunque, per effetto di un meroritardo nella contestazione, specie quando tale contestazione, nonconfigurandosi sul piano processuale come eccezione in senso proprio(bensì come mera deduzione difensiva, attesane l'afferenza ad unacondizione costitutiva del diritto azionato in giudizio), risulti rilevabiled'ufficio, rientrando, per l'effetto, in via cogente, entro i confini del themadecidendum (ex plurimis:

Cass. n. 4909.2003; Cass. n. 5149.2001; Cass.n. 7271.2000)”, ed ancora “la sussistenza degli indicati requisiti soggettivied oggettivi necessari perché possa trovare accoglimento la domanda diriscatto agrario, costituenti condizioni dell'azione, può essere verificatad'ufficio dal giudice d'appello solo se la questione non sia stataespressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso incui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre inmerito specifici motivi d'appello (v. Cass. n. 5508.2003)”.È agevole rilevare dalla lettura del motivo di gravame che tali affermazioninon sono criticate.

È principio consolidato della giurisprudenza di questaCorte, cui si intende dare seguito, quello secondo cui la “mancataconsiderazione delle motivazioni poste a base del provvedimentoimpugnato comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimentodello scopo, che, nel giudizio di cassazione, è sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Presidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026(Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330;

Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n.11984)” (Cass., Sez. 6, n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213-01).Il secondo motivo è rubricato “violazione o falsa applicazione di norme didiritto di cui all’art. 360 c. I n. 4 c.p.c. concretizzatasi nella violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e determinanti l’ipotesi di travisamento dellaprova per avere il Giudice di Appello disatteso il contenuto oggettivo diprove documentali ritenendole non dimostrative delle allegazionicompiute”.Tale motivo è inammissibile, a sua volta, per difetto di specificità, inquanto vi sono criticate astrattamente le informazioni probatorie che laCorte territoriale ha desunto dalle prove acquisite, in violazione dell’art.366, 1° comma, n. 4, c.p.c., senza procedere ad una puntualecontestazione dei rilievi in ordine all’insufficiente dimostrazione deirequisiti della qualità di coltivatore diretto (p. 4), della complessiva forzalavorativa disponibile in relazione alle normali necessità di coltivazione delfondo (pp. 4-6-7), alla mancata vendita di fondi rustici nel biennioprecedente alla domanda giudiziale (p. 5), alla mancanza del requisito dicontiguità fisica tra i fondi eccepita dal convenuto Pietro Alberto Trajna (p.6), all’effettiva titolarità del fondo confinante in capo al retraente (p. 7).Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, 1° comma, n.

5) c.p.c., “concretizzatosi nellaviolazione dell’art. 2697 cc per non avere ammesso il Giudice di Appello imezzi di prova ritualmente richiesti da parte ricorrente ponendo, tuttavia,a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatoriodi parte appellante, sebbene la stessa abbia ritualmente offerto diadempierlo”.Presidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’appello abbia ritenutoinconcludenti le proprie richieste di prova, adducendo poi a giustificazionedella decisione il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio.Il motivo è inammissibile, perché il retraente, pur ritrascrivendo ilcontenuto delle richieste istruttorie relative alla conduzione abituale difondi agricoli e alla contiguità fisica tra i fondi, si limita a rilevare di averechiesto, sia in primo grado che in appello, la riapertura dell’istruttoria,senza nulla dedurre sulla concreta decisività della prova.

A tali fini, difatti,non può considerarsi sufficiente l’affermazione, del tutto apodittica,secondo cui l’assunzione delle prove richieste “avrebbe inevitabilmentecondotto a conclusioni differenti in base a un giudizio di certezza e non dimera probabilità” (p. 25 del ricorso).D’altronde, le circostanze articolate per la prova testimoniale e la richiestadi CTU, trascritte dal ricorrente, appaiono di per sé formulate in modogenerico e quindi insufficienti a soddisfare il requisito di decisività (pp. 24-25 del ricorso: “ammettere la prova per testi articolata in primo grado contutti i testi indicati e precisamente: in via istruttoria si chiedeval’ammissione di prova testimoniale a mezzo dei sigg.

SciacchitanoVincenzo e la propria famiglia […] conducono direttamente e abitualmenteda diversi anni e comunque almeno a partire dal 28.03.2017 i terreni siti[…] ove ha sede la loro azienda agricola, […] la richiesta istruttoria diprova testimoniale indicata nella memoria istruttoria […] sugli articolati diseguito indicati: è vero che i fondi dei sig.ri Munì Vincenzo, TagliareniGiuseppina Angelina, Consiglio Calogero, Tagliareni Michele e Traina Mariasono confinanti; risponde al vero che la famiglia dei sig.ri Munì Vincenzocompresi figli e nipoti abitano in azienda. […] Ammettere altresì CTU […]al fine di quantificare la forza lavorativa impiegata tra la capacitàlavorativa posseduta ed il fondo del riscatto unitamente ad altri fondiPresidente:

Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/2026dell’attore” (cfr. Atto di Appello nell’interesse del sig. Munì Vincenzo, doc.all.to n. 3, pp. 18-19)”.È principio consolidato cui il Collegio intende dare seguito, difatti, quellosecondo cui “il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabilecon ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevipreclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilitàdel mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione dellasua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altreprove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordineall'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione,con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustrila decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione”(Cass., Sez. 3, n. 30810 del 6 novembre 2023, Rv. 669452-01).In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida per Trajna Pietro Alberto ineuro 6.000,00 e per Tagliareni Giuseppina Angelina, Coniglio Calogero,Tagliareni Michele, Traina Maria, cumulativamente, in complessivi euroPresidente: Lina RubinoEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 11444/2023Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 22633/2026Data pubblicazione 02/07/20266.000,00, in entrambi i casi per compensi ed oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il28 maggio 2026.La PresidenteLina RubinoPresidente:

Lina RubinoEstensore: Giulia Stano