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Ordinanza — n. 22632/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit certified copy of lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22632/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the certified copy of the lower court judgment as required by law. Although the appellant argued the omission was unintentional, the court held that the procedural defect precludes examination of the merits. Consequently, the appeal was rejected without addressing the underlying claims regarding property damage compensation.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2 c.p.c.; Art. 372 cod. proc. civ.: The failure to deposit the certified copy of the contested judgment renders the cassation appeal inadmissible, as this requirement constitutes a mandatory procedural condition that cannot be cured by non-objection.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility certified copy of judgment procedural defect mandatory procedural requirement non-objection principle

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, second comma, n. 2 c.p.c.
Art. 372 cod. proc. civ.
n.1389/2026); resta possibile dunque evitare ladeclaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separatadi una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo commadell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui al primo comma dell'art.
art. 372 cod. proc. civ
n.1389/2026); resta possibile dunque evitare ladeclaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separatadi una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo commadell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui al primo comma dell'art.
art. 369 cod. proc. civ
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28781/2024
Cass. n. 24199/2025
Cass. n. 20883/2015
Cass. n. 15832/2021
Cass. S.U. n. 9005/2009
Cass. S.U. n. 10648/2017
Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024
Cass. n. 1389/2026

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Testo completo

Girolamo Alfieri,-ricorrenti-controConticchio Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato FrancescoMambretti,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2009/2022depositata in data 18/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Con sentenza in data 8.6.2022 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da Conticchio Giovanni e Conticchio Felicia avverso laNumero registro generale 4360/2023Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 22632/2026Data pubblicazione 02/07/2026sentenza pronunciata dal Tribunale di Como e con la quale era stata soloparzialmente accolta la domanda dagli stessi proposta nei confronti delfratello Salvatore per la condanna al risarcimento del danno daoccupazione senza titolo di un immobile caduto in comunione ereditaria eche lo stesso Conticchio Salvatore aveva continuato a detenere dopo ildecesso della loro madre.Il Tribunale in quella sede aveva riconosciuto che il risarcimento eradovuto da data successiva sia a quella del decesso della madre sia aquella della diffida inviata dagli attori ed aveva liquidato a detto titolo lasomma di euro 3.000, già offerta in sede di mediazione.Gli appellanti avevano allora dedotto l’erroneità della decorrenza delrichiesto risarcimento, da individuarsi invece nella data del decesso dellaproprietaria dell’immobile, e avevano contestato che la liquidazione deldanno era stata determinata in somma eccessivamente modesta; avevanoaltresì dedotto l’illegittima compensazione integrale delle spese di litecome disposta.La corte territoriale, ritenuta la correttezza della decisione del giudice diprimo grado, confermava la decisione impugnata e condannava gliappellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello e ad ulterioresomma ex art. 96 c.3 c.p.c.Avverso tale pronuncia Conticchio Giovanni e Conticchio Felicia hannoproposto ricorso articolato in tre motivi.Conticchio Salvatore ha resistito con controricorso.memoria ex art.380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4360/2023Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 22632/2026Data pubblicazione 02/07/2026Non si procede all’esame dei motivi di ricorso e si prescinde anche dallaloro illustrazione atteso che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369,secondo comma n.2, c.p.c.Ed infatti nel ricorso per cassazione la sentenza impugnata si affermanotificata in data 11.12.2022; tuttavia, con il ricorso è stata depositata lasola copia della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione,in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.Si osserva allora che, come già più volte affermato da questa Corte, “laprevisione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra ildeposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazionedella stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei duedocumenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il depositodel documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dallanotifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nelladisponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nelfascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorchérichiesto, se ne debba attendere l'acquisizione”(Cass.S.U.n.21349/2022,Cass.n.27883/2024, Cass. n. 8781/2024, Cass. n.24199/2025, Cass.n.20941/2025, Cass. n.1389/2026); resta possibile dunque evitare ladeclaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separatadi una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo commadell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ.Infatti, la dichiarazione di avvenuta notificazione del ricorso costituisce unfatto processuale di manifestazione di autoresponsabilità della parte, cheimpegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica.Numero registro generale 4360/2023Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 22632/2026Data pubblicazione 02/07/2026La sanzione dell’improcedibilità potrebbe peraltro escludersi quando ilricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza deisessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo inquesto caso la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n.28781/2024, Cass. n.24199/2025), ma nella specie il termine di sessantagiorni non risulta essere stato rispettato, essendo stata pubblicata lasentenza in data 8.6.2022, mentre il ricorso per cassazione risultanotificato in data 9.2.2023 e dunque oltre il termine breve scadente indata 9.1.2023.

Non è integrata, pertanto, quella “prova di resistenza” cherenderebbe superflua la conoscenza della data della notificazione ai finidella necessaria verifica della tempestività del ricorso.Né può peraltro applicarsi il principio di non contestazione atteso che laprescrizione normativa è diretta a verificare la formazione del giudicato,che ha valenza pubblicistica ed in quanto tale costituisce materia sottrattaalla disponibilità delle parti (Cass. n. 20883/2015, Cass. n. 15832/2021).Il difetto di procedibilità deve essere quindi rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione ad opera della partecontroricorrente perché ‘l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di unaparte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo’(Cass.

S.U. n. 9005/ 2009; Cass. S.U. n. 10648/ 2017, Cass. nn. 17014,19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine diescluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altraparte (in termini Cass. n.1389/2026).Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 4360/2023Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 22632/2026Data pubblicazione 02/07/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltrerimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma l’1.7.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott.

Lina Rubino