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Ordinanza — n. 22311/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming appellate court omitted examination of lease obligations. Appellate court's decision on rent liability absorbed the omitted point.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22311/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Adria Sail s.r.l.'s appeal against the Ancona Court of Appeal's ruling on lease payments. Adria Sail argued the appellate court failed to examine specific facts regarding the tenant's obligations, while the opposing parties contended the lower court properly recognized the creditor's right to rent. The court held that the appellate decision to award rent to Master Gardant s.p.a. logically absorbed the alleged omission, rendering the complaint unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, I co., n. 4 c.p.c.; The omission of a decisive factual examination by the appellate court is not established when the appeal is absorbed by the recognition of the creditor's right as a logical corollary of the main decision.

Parole chiave

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omesso esame di fatto violazione art. 360 c.p.c. contratto di locazione indennità di occupazione legittimazione attiva giudizio di legittimità canoni di locazione accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, I co., n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia “Violazione art. 360, I co., n.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002
In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r.
art. 13 comma 1-bis d.p.r. n. 115/2002
In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r.
art. 1595 c.c
e non l’art. 1595,terzo comma, c.c.
art. 1526 c.c
Ambrosiconcreta fattispecie deve applicarsi l’art. 1526 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, sedovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Cass. n. 13576/2024
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Testo completo

tato e difeso rappresentata e difesa dagli Avvocati FabioCazzola e Gianluca Montanari, con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controNumero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiADRIA SAIL s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Seclì,con domicilio digitale ex lege- controricorrente -nonché controGARDENIA SPV s.r.l., MASTER GARDANT s.p.a. e CERVEDCREDIT MANAGEMENT s.p.a.- intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA n. 979/2023pubblicata il 16 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi:1.

Adria Sail s.r.l. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Pesaroavverso il decreto ingiuntivo n. 909/2020 ottenuto da MadonnaPonte s.r.l. in Liquidazione per il pagamento dei canoni successivialla risoluzione del contratto di locazione (ovvero della indennità dioccupazione) sul presupposto che la opponente avesse continuato adetenere gli immobili, eccependo la carenza di legittimazione attivadella opposta rispetto al credito di cui al decreto, di cui chiese larevoca chiedendo pure, in via riconvenzionale, di dichiarare MadonnaPonte s.r.l. e Gardenia SPV s.r.l. tenute a versarle le indennità di cuiagli artt. 1592 e 1593 c.c. per i miglioramenti apportati agli immobilicon il consenso del locatore e la condanna di Madonna Ponte s.r.l. alrisarcimento del danno arrecatole nell’esecuzione del contratto dilocazione quantificato in euro 144.152,63 a titolo di dannopatrimoniale ed in euro 80.000 a titolo di danno non patrimoniale.Management s.p.a.

Si costituì in giudizio l’opposta, insistendo; nelcorso del giudizio di opposizione, con sentenza n. 13/2021, ilNumero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiTribunale di Pesaro dichiarò il fallimento di Madonna Ponte s.r.l. e ilgiudizio fu prima interrotto e poi riassunto da Adria Sail s.r.l. neiconfronti di questo e dei terzi chiamati in causa, riproponendo tuttele eccezioni e domande formulate; si costituirono sia il FallimentoMadonna Ponte s.r.l. sia le chiamate società.Esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria, il Tribunale diPesaro, con sentenza n. 241/2022, previa revoca del decretoingiuntivo opposto, condannò Adria Sail s.r.l. al pagamento in favoredi Master Gardant s.p.a. dell’importo mensile di euro 6.700, oltreIVA, a partire dal 15.4.2018 e fino al 31.12.2018, e della somma dieuro 7.370, oltre IVA, dal 1.1.2019 sino al rilascio dell’immobile,oltre interessi legali dall’ultimo giorno dei mesi al saldo, concompensazione delle spese di giudizio tra Adria Sail s.r.l. e MadonnaPonte s.r.l. in liquidazione e con condanna di Adria Sail s.r.l. arifondere le spese di lite alle terze chiamate Master Gardant s.p.a. eGardenia SPV s.r.l.2.

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 979/2023 quiimpugnata, ha rigettato poi il gravame proposto dal FallimentoMadonna Ponte s.r.l.3. Il Fallimento Madonna Ponte s.r.l. in liquidazione ha propostoricorso per cassazione fondato su quattro motivi; ha resistito concontroricorso Adria Sail s.r.l.; sebbene intimate, non si sono difeseMaster Gardant s.p.a., Gardenia SPV s.r.l. e Cerved CreditManagement s.p.a.Parte ricorrente e parte contricorrente hanno depositato rispettivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione art. 360, I co., n. 3 c.p.c. inrelazione agli artt. 106 e 107 c.p.c. per l’erronea autorizzazione allechiamate in causa prima di Gardenia SPV e Cerved CreditManagement e poi di Master Gardant.”,Numero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. Ambrosi1.1. Come già contestato in primo grado con la comparsa dicostituzione, viene censurata la richiesta di Adria Sail, avanzata neldichiarato presupposto che esista “comunanza di cause” (atto diopposizione, pag. 6, sestultima riga), di chiamare in causa GardeniaSPV (quale proprietaria degli immobili oggetto del leasing) e CervedCredit Management (quale “special servicer” in relazione ai crediti diGardenia SPV) ed anche la richiesta di Gardenia SPV (dichiaratasinon proprietaria degli immobili) di chiamare in causa Master Gardant(effettiva proprietaria ed asserita titolare della indennità peroccupazione senza titolo).

Viceversa, ad avviso del ricorrente1.2. Il motivo non è fondato.Va evidenziato che Adria Sail s.r.l. ha chiesto l’autorizzazione allachiamata in causa di Master Gardant s.p.a. e Gardenia SPV s.r.l. eCerved Credit Management s.p.a. al fine di accertare la titolarità delcredito azionato in sede monitoria da Madonna Ponte s.r.l., oltre cheper estendere nei loro confronti la domanda riconvenzionale diindennizzo per le migliorie apportate agli immobili.La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha adeguatamentespiegato come il fondamento della chiamata in causa trovi ragionein caso di connessione o collegamento con quella delle altre partirelative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare unsimultaneo processo (richiama sul punto Cass.

Sez. 3, 27/6/2007n.14844; Cass. Sez. 3, 12/6/2006 n.13557 e Cass. Sez. 2,3/11/2004 n.21060) e ha poi affermato la sussistenza nel caso dequo «di un collegamento negoziale tra il contratto principale dileasing in data 11.07.2008 (che vede attualmente nella posizione dilocatore la Master Gardant S.p.A. ed in quella di utilizzatore laMadonna Ponte S.r.l.), cui è seguito, a cascata, un contratto derivatodi sublocazione tra Madonna Ponte s.r.l. e la Adria Sail s.r.l.registrato in data 20.12.2016, entrambi aventi ad oggetto ilmedesimo compendio immobiliare.

Il che giustifica la trattazioneCC 29 maggio 2026 Numero registro generale 2683/2024Ric. n. 2683/2024 Numero sezionale 1968/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22311/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/06/2026congiunta nel simultaneo processo delle varie questioni connesse»(pag. 5 della sentenza impugnata).A fronte di tale esigenza, che ha giustificato la trattazione congiuntadelle domande ai sensi degli artt. 31 e 33 c.p.c., la tesi ripropostadal Fallimento, odierno ricorrente, nel senso che la chiamata in causadi terzo non può essere autorizzata in caso di contestazione dellalegittimazione attiva del soggetto che pretende il pagamento di uncredito, si rivela infondata.Come puntualmente eccepito dalla odierna controricorrente,peraltro, nel giudizio di primo grado l’eccezione di carenza dilegittimazione attiva di Madonna Ponte s.r.l.

è stata corredata dallaprova della legittimazione di un soggetto differente, come attestatodalle rispettive procure allegate in atti; inoltre, contrariamente aquanto affermato dalla ricorrente, il litisconsorzio è legittimo inentrambe le ipotesi di cui agli artt. 106 e 107 c.p.c.indipendentemente dall’inquadramento, che appare inconferenterispetto alla connessione tra le richieste avanzate delle parti eirrilevante appare la doglianza secondo cui i terzi chiamati nonavevano formulato richieste di pagamento prima di essere evocati ingiudizio; infatti, le ragioni delle chiamate in causa sussistonoindipendentemente dalla costituzione in mora (v. in memoria di AdriaSail, pag. 5).2.

Il secondo motivo denuncia “Violazione art. 360, 1° co., n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 1526 e 1595 c.c. ed all’art. 1, commi136/140, legge n. 124 del 4 agosto 2017”.2.1. Si osserva che, se la concedente (alla quale era subentrataMaster Gardant) aveva diritto al pagamento delle rate concordatefino alla restituzione delle cose, alla fattispecie non può applicarsi,trattandosi di leasing traslativo, l’art. 1595 c.c., poiché tale leasing,equiparabile alla vendita a rate, è disciplinato e regolato dagli artt.1523 e segg. c.c. (“della vendita con riserva di proprietà”) e nondagli artt. 1571 e segg. c.c. (“della locazione”); dunque, allaNumero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. Ambrosiconcreta fattispecie deve applicarsi l’art. 1526 c.c. e non l’art. 1595,terzo comma, c.c. (cfr. pag. 12 in ricorso). Pertanto, il giudice diappello avrebbe erroneamente applicato la disciplina della locazionein luogo delle norme in tema di vendita con riserva di proprietà.2.2. Il motivo è inammissibile;La censura pone una questione nuova, e va rammentato che in sededi legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità pernovità della censura, il ricorrente ha l’onere non solo di allegarel’avvenuta proposizione della questione avanti al giudice di merito,ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbiafatto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass.Sez. 6-3, 6/10/2020 n. 21369).

Il che qui non è avvenuto.3. Il terzo motivo censura l’“Ulteriore violazione art. 360, I co., n. 3c.p.c. in relazione all’art. 1595, 3° co., c.c.”.3.1. Si critica che la Corte d’appello abbia affermato non necessarioun provvedimento giudiziale perché gli effetti della risoluzione delcontratto di locazione si comunichino al subconduttore.3.2. Il motivo non è fondato.La Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio generaleper cui il contratto di sublocazione, in quanto derivatone, segue lesorti del contratto di locazione e pertanto, venuto meno il contrattoprincipale, l’obbligazione di pagamento del canone va adempiutanecessariamente in favore del proprietario dell’immobile.

Sullascorta di tale principio, la Corte dorica ha ritenuto infondata la tesiche i canoni di locazione si sarebbero dovuti pagare a Madonna Pontes.r.l. perché altrimenti Adria Sail s.r.l. avrebbe goduto degli immobilisenza controprestazione; infatti, considerata l’interdipendenzafunzionale tra il contratto di locazione e il contratto di leasing, aseguito della risoluzione di quest’ultimo contratto Master Gardants.p.a. risultava legittimata a percepire i canoni in qualità diproprietaria degli immobili.Numero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiD’altro canto, se l’utilizzatore di un bene immobile - che ne dispongasulla base di un contratto di leasing - lo lochi ad un terzo, ed ilcontratto di leasing sia oggetto di successiva risoluzione, eglicertamente perderà il diritto al pagamento dei canoni di locazionedal momento della risoluzione del leasing (fra tante, da ultimo, Cass.Sez. 6 - 3, 28/3/2022 n. 9899).Tutto ciò sorregge la conferma della decisione di primo gradoriguardo al riconoscimento a Master Gardant s.p.a. del diritto diriscuotere i canoni di locazione dell’immobile, oltre all’indennità dioccupazione dell’immobile per il periodo successivo alla risoluzionedel contratto di locazione.A nulla vale il rilievo della mancanza di un titolo giudiziale in ordinealla risoluzione del contratto di leasing, dato che nel caso di speciela risoluzione risale alla comunicazione con cui la concedente si èavvalsa della clausola risolutiva a fronte dell’inadempimento diMadonna Ponte s.r.l., peraltro non contestato da quest’ultima.Infine, non giova alla ricorrente richiamare le pronunce relative allosfratto per morosità, in quanto, come visto, Master Gardant s.p.a.non ha preso parte a quel giudizio e quindi ogni decisione presariguardo al pagamento dei canoni non ha tenuto conto delle ragionidi quest’ultima, né può estendersi ad essa.4.1.

Il quarto motivo denuncia “Violazione art. 360, I co., n. 4, c.p.c.per omesso esame, da parte della Corte Territoriale, del motivod’appello sub. 4.3” sull’adempimento delle proprie obbligazioni daparte Madonna Ponte s.r.l. nel rapporto locatizio.4.1. Anche questo motivo non è fondato.Non sussiste alcun omesso esame di fatto decisivo, tenuto conto cheil giudice d’appello ha ritenuto assorbito il motivo di gravame dalladecisione di riconoscere il credito relativo i canoni di locazione edall’indennità di occupazione in capo a Master Gardant s.p.a., quale«logico corollario» (cfr. sentenza impugnata, pag. 8, cpv. 3).Numero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiVa rilevato, infine e per completezza, che il Fallimento ricorrente indata 14 maggio 2026 ha depositato copia dell’ordinanza della Cortedi Cassazione n. 13576/2024 con cui è stata dichiarata l’estinzionedel giudizio di legittimità (per rinuncia di Adria Sail s.r.l.) propostoavverso la sentenza d’appello che ha confermato la risoluzione delcontratto di locazione dei capannoni nei quali esercitava la suadiversa da quella discussa nel presente giudizio vertente sullaimpugnazione proposta dal Fallimento Madonna Ponte s.r.l. cheriguarda, invece, il pagamento dei canoni di locazione edell’indennità di occupazione degli immobili, il cui diritto allariscossione è stata riconosciuto in capo a Master Gardant s.p.a. condoppia decisione nel presente giudizio di merito.Va pure sottolineato che in quella controversia la questionedell’imputabilità dei canoni è stata valutata soltanto rispetto alladomanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimentodella conduttrice, e non sotto il profilo della legittimazione arichiederne il pagamento, che attiene al giudizio de quo.L’eccezione di giudicato sull’inadempimento di Adria Sail s.r.l.pertanto, non coglie nel segno (cfr. memoria Adria Sail, pag. 2).5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MNumero registro generale 2683/2024CC 29 maggio 2026 Numero sezionale 1968/2026Ric. n. 2683/2024 Numero di raccolta generale 22311/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiRigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivieuro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi