Sentenza — n. 22303/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo e difeso dall’Avv. Fabrizio Badò- ricorrente -controUNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. MarcoGiannone- controricorrente -avverso la sentenza n. 5546/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,depositata il giorno 1° ottobre 2025;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 27 marzo2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale MARIO FRESA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;Numero registro generale 22035/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 22303/2026Data pubblicazione 29/06/2026udito l’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1898 cod. civ, art. 2697 cod.civ, art. 346 cod. proc. civ; Sentenza — n. 22303/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Venus Laser Medical s.r.l., affidandosi aquattro motivi.Resiste, con controricorso, UnipolSai Assicurazioni S.p.A..Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1898 cod.civ., assume che la circostanza dello smarrimento di una chiave nondeterminava aggravamento del rischio, in quanto la chiave smarritaera «stata disabilitata e la nuova realizzata contiene una codificadifferente che viene adottata, anche, dall’altra chiave superstite».r.g. n. 22035/2025Cons. est.
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o e difeso dall’Avv. Fabrizio Badò- ricorrente -controUNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. MarcoGiannone- controricorrente -avverso la sentenza n. 5546/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,depositata il giorno 1° ottobre 2025;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 27 marzo2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale MARIO FRESA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;Numero registro generale 22035/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 22303/2026Data pubblicazione 29/06/2026udito l’Avv.
MARCO GIANNONE per parte controricorrente.1. La Venus Laser Medical s.r.l. domandò giudizialmente lacondanna della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al pagamento dellasomma di euro 103.825, quale indennizzo per il furto dell’autovetturastipulata con la società assicuratrice.A suffragio della domanda, rappresentò, in punto di fatto:(i) di essere stata utilizzatrice, in virtù di contratto di locazionefinanziaria stipulato nell’aprile 2009, dell’autovettura summenzionatadi proprietà della concedente Unicredit Leasing S.p.A.;(ii) nel maggio 2012, il veicolo era stato assicurato, anche perl’evento furto, con la Fondiaria SAI S.p.A., cui era poi succeduta laUnipolSai Assicurazioni S.p.A.;(iii) nella notte tra il 24 e il 25 giugno, l’autovettura, affidata in usoa dipendente della società utilizzatrice per il disbrigo di commissioni edregolarmente chiusa a chiave, in via S. Gennaro, in Roma;(iv) del furto era stata nell’immediatezza sporta denuncia da partedell’utilizzatrice alle Autorità di polizia nonché all’assicuratrice;(v) a seguito della risoluzione del contratto di leasing comunicatadalla concedente, la utilizzatrice aveva corrisposto a quest’ultima lasomma complessiva di euro 103.825, pari ai canoni residui di leasinged al prezzo finale di riscatto dell’autovettura, venendo surrogata neidiritti vantati dalla concedente verso la società assicuratrice;(vi) nel frattempo, la utilizzatrice aveva consegnato alla societàassicuratrice, su sua richiesta, le chiavi del veicolo, successivamenteprecisando, con mail, che una chiave era stata smarrita e che le dueresidue chiavi consegnate erano state nuovamente codificate dallar.g. n. 22035/2025Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22035/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 22303/2026Data pubblicazione 29/06/2026(vii) nonostante reiterate istanze, la compagnia assicuratrice avevarifiutato il pagamento dell’indennizzo alla utilizzatrice.Nel resistere alla domanda, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rilevò,tra l’altro, l’assenza di prova del furto per come descritto e negò laspettanza dell’indennizzo per non avere l’assicurata comunicato lacircostanza dello smarrimento di una chiave, fatto integrante unaggravamento del rischio rilevante ex art. 1898 cod. civ..2.
La domanda attorea è stata rigettata in ambedue i gradi delgiudizio di merito.Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata,resa in sede di appello, ha ritenuto:(i) mancante la prova dell’evento furto assicurato, in ragione dellagenericità della denuncia, non confortata da ulteriori elementi;(ii) non spettante l’indennizzo, per non avere l’assicurata resaedotta l’assicuratrice dello smarrimento di una chiave e della mancatadisabilitazione della stessa, circostanze determinanti un aggravamentodel rischio e tali, se conosciute, da legittimare il rifiuto di rinnovo dellapolizza ad opera della società assicuratrice.3.
Ricorre per cassazione Venus Laser Medical s.r.l., affidandosi aquattro motivi.Resiste, con controricorso, UnipolSai Assicurazioni S.p.A..Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1898 cod.civ., assume che la circostanza dello smarrimento di una chiave nondeterminava aggravamento del rischio, in quanto la chiave smarritaera «stata disabilitata e la nuova realizzata contiene una codificadifferente che viene adottata, anche, dall’altra chiave superstite».r.g. n. 22035/2025Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22035/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 22303/2026Data pubblicazione 29/06/20261.2. Il secondo rileva nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ.: la mancanza di prova dell’evento furto «non trovariscontro in alcuna eccezione avanzata dalla compagnia assicuratrice,la quale mai ha eccepito la mancata dimostrazione da partedell’assicurato della verificazione del rischio dedotto in polizza».1.3. Il terzo ravvisa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. in quanto «le affermazioni della sentenza» gravatanon dimostrano l’intervenuto aggravamento del rischio.1.4.
Il quarto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., sostiene che «la compagnia non ha fornito alcuna dimostrazionedell’asserito aggravamento del rischio discendente dallo smarrimentodella chiave», fatto la cui prova incombe sull’assicuratore.2. Logicamente preliminare è lo scrutinio della seconda censura,rivolta contro il capo di sentenza che ritenuto non provato l’avverarsidel rischio, verifica che deve necessariamente precedere, ex art. 276,secondo comma, c.p.c., quella sul suo (previo) aggravamento.Al riguardo la ricorrente deduce che il giudice avrebbe violato ilprincipio dispositivo, pronunciando su questione (la prova del furto)mai contestata dalla società assicuratrice.2.1.
La doglianza è inammissibile, per una duplice considerazione.Innanzitutto, perché non si correla alla ratio decidendi.La Corte territoriale ha (pag. 12, penultimo capoverso) affermatoche la contestazione sull’accadimento del furto venne sollevatadall’ente assicuratore nella comparsa di costituzione in prime cure eriproposta (ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.) in sede di appello: lastatuizione non viene censurata (anzi, è del tutto ignorata) dall’odiernaricorrente.In secondo luogo, per carente esposizione del fatto processuale.In spregio al requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’atto di adizione di questa Cortenon riproduce - neanche per stralci o passaggi essenziali - il contenutor.g. n. 22035/2025Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22035/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 22303/2026Data pubblicazione 29/06/2026degli atti difensivi della compagnia assicuratrice (cioè delle comparsedi costituzione nel giudizio di primo ed in quello di secondo grado) ondedare intellegibile contezza delle questioni dedotte nonché dei modi etermini di introduzione delle stesse in giudizio: la deficienza espositivapreclude il vaglio sulla sussistenza del lamentato vizio processuale.2.2. Sol per dovere nomofilattico, si osserva come il motivo siacomunque manifestamente infondato (e, quindi, inammissibile ai sensidell’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.) siccome incontrasto con consolidati princìpi di diritto secondo cui:(i) l’onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fattopacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti allaparte, non anche per i fatti ad essa ignoti (ex aliis, Cass. 08/05/2023,n. 12064;
Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87;Cass. 13/02/2013, n. 3576): nel caso, per la compagnia assicuratricel’evento furto era senza dubbio circostanza ignota;(ii) nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo deldiritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosiin dipendenza di un rischio assicurato, grava sull’assicurato chedomandi in lite il pagamento dell’indennizzo l’onere di provare che ilrischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dallapolizza (ex plurimis, Cass. 09/11/2023, n. 31251;
Cass. 23/01/2018,n. 1558; Cass. 21/12/2017, n. 30656).3. Dichiarato inammissibile il secondo motivo, divengono del pariinammissibili, per difetto di interesse, gli altri motivi, i quali nonpotrebbero in nessun caso condurre all’anelata cassazione dellasentenza (cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n.17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641).4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - air.g. n. 22035/2025Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22035/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 22303/2026Data pubblicazione 29/06/2026sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art.
13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.655 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele Rossi Marco Rossettir.g. n. 22035/2025Cons. est. Raffaele Rossi