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Decreto — n. 22297/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22297/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22297/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a Palmieri, GianlucaMuto, Chiara Sarappa, domiciliati ex lege presso l’indiritto pecdell’Avvocato Giuseppe Pinelli, che li rappresenta e difende, unitamente edisgiuntamente, all’Avvocato Francesco Caronia-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, domiciliata ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché controMinistero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli Studi diNapoli “Federico II”-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2177/2023depositata il 15/05/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25624/2023Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 22297/2026Data pubblicazione 29/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22297/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25624/2023Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 22297/2026Data pubblicazione 29/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di esecuzione autorizzazione all’esecuzione errore nella commisurazione della pena esecuzione fiscale continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

a Palmieri, GianlucaMuto, Chiara Sarappa, domiciliati ex lege presso l’indiritto pecdell’Avvocato Giuseppe Pinelli, che li rappresenta e difende, unitamente edisgiuntamente, all’Avvocato Francesco Caronia-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, domiciliata ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché controMinistero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli Studi diNapoli “Federico II”-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2177/2023depositata il 15/05/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25624/2023Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 22297/2026Data pubblicazione 29/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino