Decreto — n. 22296/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAna, Lucisano Vincenzo,Magnaghi Gaia Chiara Selvaggia, Mancini Cristina, Marchione Lucia,Malfatto Carla, Mariani Luciana, Marchi Giuseppe, Magnani Bruno, MarchiLorenzo Maria Alberto, Maglio Roberto, Marino Angelo, Martella EugeniaMarta, Mastroeni Valeria, Marzullo Elisabetta Giusi, Mazza Marianna, Masiapresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-Marradi Ilaria, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Carlo Amoruso, che la rappresenta e difende-ricorrente-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-Numero registro generale 24815/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 22296/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3517/2023 depositatail 16/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22296/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente difesa dall’avv. Amoruso al pagamento in favoredella parte controricorrente delle spese del presente giudizio nella misuradi euro 1.200,00 e le parti ricorrenti difese dall’avv.
Parole chiave
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na, Lucisano Vincenzo,Magnaghi Gaia Chiara Selvaggia, Mancini Cristina, Marchione Lucia,Malfatto Carla, Mariani Luciana, Marchi Giuseppe, Magnani Bruno, MarchiLorenzo Maria Alberto, Maglio Roberto, Marino Angelo, Martella EugeniaMarta, Mastroeni Valeria, Marzullo Elisabetta Giusi, Mazza Marianna, Masiapresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-Marradi Ilaria, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Carlo Amoruso, che la rappresenta e difende-ricorrente-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-Numero registro generale 24815/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 22296/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3517/2023 depositatail 16/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente difesa dall’avv. Amoruso al pagamento in favoredella parte controricorrente delle spese del presente giudizio nella misuradi euro 1.200,00 e le parti ricorrenti difese dall’avv.
Tortorella alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Il PresidenteLina Rubino