Decreto — n. 22295/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAni, Francesco Lucchetti,Lorenzo Introzzi, Chiara Maria Agostini, Elena Venturi, Giulia Segalla,Mauro Vaccarezza, Luca Pizzol, Anna Vannazzi, Monica Montagna, AnnaCoracina, Stefano Postorino, Alberto Mazza, Giovanni Ossena, GabriellaErrigo, Claudio Khabbaze', Davide Bertolini, Manuela Dinca, domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Giuseppe Pinelli, che lirappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all’avvocato-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Pavia,Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Verona,domiciliati ope legis presso l’indiritto pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché controUniversità degli Studi di Padova, domiciliata ex lege presso gli indirizzi pecdegli Avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, che larappresentano e difendono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1282/2023 depositatail 21/02/2023;Numero registro generale 19373/2023Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 22295/2026Data pubblicazione 29/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22295/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Parole chiave
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ni, Francesco Lucchetti,Lorenzo Introzzi, Chiara Maria Agostini, Elena Venturi, Giulia Segalla,Mauro Vaccarezza, Luca Pizzol, Anna Vannazzi, Monica Montagna, AnnaCoracina, Stefano Postorino, Alberto Mazza, Giovanni Ossena, GabriellaErrigo, Claudio Khabbaze', Davide Bertolini, Manuela Dinca, domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Giuseppe Pinelli, che lirappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all’avvocato-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Pavia,Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Verona,domiciliati ope legis presso l’indiritto pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché controUniversità degli Studi di Padova, domiciliata ex lege presso gli indirizzi pecdegli Avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, che larappresentano e difendono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1282/2023 depositatail 21/02/2023;Numero registro generale 19373/2023Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 22295/2026Data pubblicazione 29/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, nei confronti dell’Università di Padova, ed euro10.000,00 per compensi in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri,Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Università degli Studi dell’Insubria,Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano, Universitàdegli Studi di Verona, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino