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Decreto — n. 22294/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22294/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22294/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Marco Salvatore,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato CarloAmoruso, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Cadario Preti Enrica, Ballerini Aldo, Lionti Luigi, Callari Carla, in qualità dierede del de cuius Callari Luigi, Depaoli Lorella, Caltabiano Alessandro, DiStefano Pietro, La Guardia Maurizio, Cardona Luigi, Lanzarotta Filippo, DeRosa Italia, Imbesi Rosa e Panattoni Gian Luigi Maria Angelo, PanattoniElisabetta, Panattoni Emanuele, nella qualità di eredi della de cuiusConcina Silvia nonché Mantello Maria Teresa, Gullà Maria Grazia, GullàAntonio, nella qualità di eredi del de cuius Gullà Raffaele, domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opeNumero registro generale 15303/2023Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22294/2026Data pubblicazione 29/06/2026legis.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.268/2023 depositatail 16/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22294/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per iricorrenti difesi dall’avv. Amoruso e in euro 9.000,00 per i ricorrenti difesidall’avv.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale atto tardivo ritardo ingiustificato opposizione tardiva notificazione valida rispetto del termine

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Di Marco Salvatore,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato CarloAmoruso, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Cadario Preti Enrica, Ballerini Aldo, Lionti Luigi, Callari Carla, in qualità dierede del de cuius Callari Luigi, Depaoli Lorella, Caltabiano Alessandro, DiStefano Pietro, La Guardia Maurizio, Cardona Luigi, Lanzarotta Filippo, DeRosa Italia, Imbesi Rosa e Panattoni Gian Luigi Maria Angelo, PanattoniElisabetta, Panattoni Emanuele, nella qualità di eredi della de cuiusConcina Silvia nonché Mantello Maria Teresa, Gullà Maria Grazia, GullàAntonio, nella qualità di eredi del de cuius Gullà Raffaele, domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opeNumero registro generale 15303/2023Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22294/2026Data pubblicazione 29/06/2026legis.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.268/2023 depositatail 16/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per iricorrenti difesi dall’avv. Amoruso e in euro 9.000,00 per i ricorrenti difesidall’avv.

Tortorella, per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Il PresidenteLina Rubino