Decreto — n. 22293/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAndirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Lino Antonino Di Verde, che lo rappresenta edifende-ricorrente-controCarmelo Centineo, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Blando Gandolfo, che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.1961/2022depositata il 29/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22293/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ndirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Lino Antonino Di Verde, che lo rappresenta edifende-ricorrente-controCarmelo Centineo, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Blando Gandolfo, che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.1961/2022depositata il 29/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 8557/2023Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 22293/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/06/2026Il PresidenteLina Rubino