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Ordinanza — n. 22188/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes lower court ruling for insufficient reasoning on moral coercion in a settlement agreement. The court found the lower court's dismissal of the coercion claim illogical and based on apparent motives rather than evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22188/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation quashed the lower court's decision dismissing the appellant's claim of moral coercion in a settlement agreement. The appellant argued she signed the document under duress, while the lower court rejected this by citing subsequent actions like hiring a lawyer and the presence of her brother at the signing. The Court of Cassation ruled that the lower court's reasoning was illogical and insufficiently motivated, as it failed to properly evaluate the testimonial evidence regarding the psychological pressure exerted.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: The lower court must provide a reasoned analysis of evidence to reject a claim of moral coercion; dismissing such a claim based on subsequent conduct without evaluating the specific testimonial evidence constitutes a violation of the principle of reasoned judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
moral coercion settlement agreement violenza morale insufficient reasoning transazione dolo e coazione principio del contraddittorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
art. 2901 c.c
art. 276 c.p

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Testo completo

arco dell'Amore-ricorrente--ricorrente-controBarbacovi Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico DeAngelis unitamente all’avvocato Stefano Antonio Marchesi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1891/2023depositata il 25/9/2023;Numero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere Laura Giraldi:Lorenzo Barbacovi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di PiacenzaSilvia Monteverdi, Manuel Monteverdi, Alfredo Falconi e Luigi Cortellini,adducendo che, all’esito di una lunga relazione affettiva e di convivenzacon la prima, era insorta controversia in ordine alla titolarità di rapportibancari cointestati e di numerosi beni immobili formalmente intestati allaconvenuta ma, secondo la prospettazione attorea, acquistati con denaro disua esclusiva provenienza e a Silvia Monteverdi fiduciariamente intestati.L’attore asseriva che le parti avevano definito i contrasti mediantescrittura transattiva del 20 ottobre 2009, con la quale la convenutaavrebbe riconosciuto la natura fiduciaria delle intestazioni e concordato lavendita degli immobili con ripartizione paritaria del ricavato, impegnandosia conferire mandato irrevocabile all’attore per la vendita degli stessi.Nonostante ciò, Silvia Monteverdi avrebbe successivamente provveduto,nel marzo 2010, ad alienare o donare i beni oggetto dell’accordo al fratelloManuel Monteverdi, ad Alfredo Falconi e a Risia Rossi (che aveva poidonato il bene acquistato a Luigi Cortellini), rendendosi così inadempientealle pattuizioni intercorse e sottraendoli alla garanzia patrimoniale perl’adempimento degli obblighi con tali pattuizioni assunti.

Chiedevapertanto l’accertamento della validità ed efficacia della scrittura, lacondanna della convenuta all’adempimento delle obbligazioni derivantidall’accordo, al pagamento delle somme dovute e al risarcimento deldanno, nonché la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi ai sensidell’art. 2901 c.c.Si costituiva Silvia Monteverdi, resistendo e chiedendo l’annullamentodella scrittura per vizio del consenso, adducendo di averla sottoscritta instato di soggezione psicologica determinato da violenze e minacceNumero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026dell’attore.

Sosteneva, inoltre, che i beni erano di propria titolarità e chel’accordo era nullo o inefficace per mancanza di un termine apposto almandato a vendere e per l’assenza di meritevolezza di tutela giuridica delnegozio atipico stipulato.Si costituivano pure gli altri convenuti, che contestavano di aver avutoconoscenza della scrittura in data 20.10.2009 ed escludevano la propriapartecipazione all’intento di sottrarre i beni ricevuti alla garanziapatrimoniale eventualmente dovuta dalla Monteverdi; chiedevano pertantoil rigetto delle domande e contestavano, in particolare, i presuppostidell’azione revocatoria.Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Piacenza accoglieva parzialmente ledomande attoree, dichiarando valida la scrittura del 20 ottobre 2009,condannando la convenuta al pagamento delle somme indicate nellascrittura invocata e dichiarando l’inefficacia delle donazioni effettuate,respingendo per il resto le domande, in particolare con riguardo allarevocatoria di atti a titolo oneroso.Proponeva appello Silvia Monteverdi, deducendo, tra l’altro, l’erroneavalutazione delle prove e la sussistenza del vizio del consenso, la nullità oinefficacia dell’accordo anche per indeterminatezza dell’oggetto in assenzadi indicazione del prezzo di vendita degli immobili indicati e l’insussistenzadei presupposti per l’azione revocatoria.

Si costituiva Lorenzo Barbacovichiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale per ladeclaratoria di inefficacia anche degli atti a titolo oneroso stipulati dallaMonteverdi. Proponevano, altresì, appelli incidentali Manuel Monteverdi eLuigi Cortellini, contestando, in particolare, l’accoglimento della domandarevocatoria. Alfredo Falconi chiedeva il rigetto dell’appello incidentaleproposto da Lorenzo Barbacovi.Con sentenza n. 1891/2023 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettatol’appello principale di Silvia Monteverdi e gli appelli incidentali proposti daNumero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026Manuel Monteverdi e Cortellini Luigi, accogliendo invece l’appelloincidentale proposto da Lorenzo Barbacovi.Silvia Monteverdi e Alfredo Falconi hanno proposto rispettivo ricorsoarticolato quello della Monteverdi in cinque motivi e quello del Falconi –che ha poi depositato pure memoria - in quattro motivi.

Lorenzo Barbacoviha resistito con separati controricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione art. 1418,comma 2, 1325 n. 3 e 1346 c.c. per nullità della scrittura 20.10.09 e 1421c.c. per suo mancato rilievo d’ufficio», in relazione all’art.360, primocomma, n.3 c.p.c.Si critica che la corte territoriale non ha ritenuto la nullità della scrittura indata 20.10.2009 per indeterminatezza dell’oggetto dato che non era statoindicato in essa il prezzo cui sarebbero stati venduti gli immobili oggettodell’accordo.

Si osserva che il dubbio ritenuto dal giudice del gravamesull’ammissibilità del motivo come esplicitato nell’atto di appello dallaricorrente può essere facilmente fugato alla luce della rilevabilità d’ufficiodella nullità nonché della produzione, già nel giudizio di primo grado, dellascrittura in data 20.10.2009 come tale subito esaminabile; nelleconclusioni dell’atto di costituzione si era poi chiesta la declaratoria dinullità dell’accordo.Inoltre, si rimarca che l’accordo era privo del requisito di cui all’art.1346c.c., non integrabile dalla pattuizione di cui all’art. 4c) della scritturaprivata 20.10.2009 poiché in contrasto con il disposto dell’art.1474 c.c.2.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3c.p.c., «violazione e falsa applicazione art. 115-116 cpc, 1434, 1435,1325 n. 1 c.c.».Numero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026La corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le prove orali edocumentali offerte nel giudizio di merito, prove che avrebberoampiamente dimostrato che la scrittura in data 20.10.2009 era statasottoscritta dalla ricorrente senza libero consenso, e anzi in una situazionedi grave sudditanza psicologica tale da alterarne la volontà.3.

Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4c.p.c., «violazione e falsa applicazione artt. 115-116 cpc in relazione agliartt. 1101, 1298, comma 2, c.c., errata percezione delle risultanze dellaCTU)».Il giudice del gravame non avrebbe tenuto in considerazione l’esito dellerisultanze della consulenza d’ufficio, dalle quali sarebbe emerso che ilBarbacovi aveva effettuato prelievi dai conti correnti cointestati in misurasuperiore rispetto a quelli della Monteverdi, con conseguente credito dellaseconda nei confronti del primo, e che pertanto erroneamente è stataaffermata l’esistenza del debito della stessa con relativo obbligo dirimborso.

Inoltre, la medesima consulenza avrebbe accertato che i conticorrenti cointestati sarebbero stati alimentati anche dalla ricorrente e chepertanto le affermazioni contenute nella scrittura privata non sarebberostate corrispondenti al vero; e di ciò la corte territoriale non avrebbetenuto conto.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art.1322 c.c. in relazioneall’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.Si sostiene che la scrittura privata 20.10.2009 costituisca un negozioingiuste e sproporzionate al Barbacovi senza peraltro reciprocheconcessioni.Numero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/20265.

Il quinto motivo, infine, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 c.p.c., «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti».Si assume che “il Tribunale, errando, ha attribuito alla dichiarazione dellaCasarola la natura di testimonianza de relato, precisando che la stessanon ha trovato riscontro in altri mezzi di prova, mentre la Corte,sorvolando del tutto sulla natura della predetta testimonianza, havalorizzato, in senso sfavorevole alla Monteverdi, due circostanze che ilTribunale nemmeno ha richiamato, cioè il sollecito della Monteverdi neiconfronti del Barbacovi, qualche settimana dopo la firma della scrittura, adare esecuzione al mandato, e la richiesta della Monteverdi, in epocaancora posteriore, di dare esecuzione al mandato.”6.

In applicazione del principio processuale della ragione più liquida,evincibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla basedella questione di più agevole soluzione, senza che sia necessarioesaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze dieconomia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativoche comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativopiuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca ilprofilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensidell'art. 276 c.p.c. (Cass. n.363/2019), le altre questioni essendo collocatein una posizione comunque equiordinata per condurre alla definizione(Cass. n.693/2024).

E allora può preliminarmente esaminarsi il secondomotivo, con il quale la ricorrente lamenta che la corte territoriale non haadeguatamente valutato e motivato in ordine alla inserita questione dellastipulazione del contratto in presenza di coartazione psicologica, cosìviolando le disposizioni di cui agli artt. 1434,1435 c.c.Sul punto la motivazione resa dalla corte territoriale, confermativa dellevalutazioni svolte dal giudice di prime cure, è radicalmente carente.Numero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026Invero, a fronte dei rilievi svolti dalla ricorrente con riferimento alledeposizioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio (testi Casarolae Clemente), il giudice del gravame ha omesso di dar conto di un puntualeesame delle rispettive dichiarazioni e dell’incidenza dei fatti oggetto delletestimonianze sulla libera formazione del consenso alla sottoscrizione dellatransazione da parte della Monteverdi.

In particolare la corte territoriale,per quanto emerge dal testo della motivazione, non ha effettuato ilnecessario riscontro del comportamento intimidatorio tenuto dalBarbacovi, per quanto riferito dai testi Casarola e Clemente, la cuideposizione è stata riportata in ricorso, sull’eventuale estorsione delladichiarazione negoziale della quale si adduce l’annullabilità e quindidell’efficacia causale concreta sulla libertà di autodeterminazione dellaMonteverdi.L’aver affermato poi nell’argomentazione della decisione che una effettivacoartazione della sottoscrizione sarebbe stata esclusa dal successivoconferimento dell’incarico a vendere all’avv.

Maini (un legale delBarbacovi) così come dalla successiva formulazione dell’indicazione diagenzie immobiliari incaricate della vendita, in quanto circostanzesuccessive alla stipula, desta notevoli perplessità, non soddisfacendo dicerto il requisito motivazionale richiesto in relazione all’incidenzadell’atteggiamento del Barbacovi, ove ritenuto esistente, sull’accordotransattivo come precedente o contestuale allo stesso.Analogamente, la presenza del fratello della Monteverdi alla sottoscrizionedell’atto, seppur chiaramente indicativa, in ottica logica avrebbe dovutoessere adeguatamente valorizzata in rapporto ad uno specifico vaglio delledeposizioni testimoniali assunte, vaglio in concreto mancato.La corte territoriale, infatti, dà atto che “il Tribunale non ha in sentenzarichiamato l’intero contenuto delle deposizioni dei testi signori Casarola eClemente”, ma, lungi dall’esaminare le stesse in sede di gravame, haNumero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026escluso la sussistenza di una condizione psicologica della Monteverdi taleda incidere in modo decisivo sul determinismo del soggetto passivoasserendo:

“quand’anche sia vero che quest’ultimo [il Barbacovi] abbiaminacciato la ex compagna nelle forme e nei modi riferiti dalla signoraCasarola … la coartazione della volontà rilevante ai fini dell’annullamento èesclusa da diversi elementi, per gran parte valorizzati dal primo giudice”(ovvero l’incarico a vendere conferito all’avv.Maini e la presenza delfratello della Monteverdi alla stipula dell’atto, sui quali già si è detto).L’illogicità raggiunge un livello peculiare laddove si ritiene che la donnanon abbia patito alcun effetto compressivo nell’esercizio della sua volontànel caso in cui il suo ex compagno l’abbia minacciata per il semplice fattoche alla stipula fu presente suo fratello, e a prescindere dal ruolo delMaini, che sarebbe essere stato avvocato del Barbacovi, ut supra giàosservato.In ultima analisi, la motivazione della sentenza impugnata manifesta unasostanza meramente apparente, oltre che intrinsecamente illogica, inordine al presupposto della violenza morale assunta a causa diannullabilità della transazione: vizio, questo, che ovviamente assorbe ognialtra questione relativa al contenuto della transazione stessa edall’adempimento degli obblighi che ne sarebbero derivati.7.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Bologna.Numero registro generale 1783/2024Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22188/2026Data pubblicazione 28/06/2026Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi