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Ordinanza — n. 22131/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's voluntary withdrawal of the lawsuit on May 11, 2026.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22131/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal filed on May 11, 2026. Although the lower court had previously rejected the opposition to a default judgment regarding heating fees, the appellant voluntarily abandoned the proceedings before the final ruling. Consequently, the Court dismissed the case and ordered the appellant to pay the litigation costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The cassation procedure is extinguished if the appellant voluntarily withdraws the appeal, a fact that must be accepted by the opposing party to take effect.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of cassation default judgment opposition heating fee dispute litigation costs allocation diritti del conduttore condominio costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
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Testo completo

e-controGeoside S.p.a., gia' Ceresa S.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Alasia-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2937/2023 depositata il07/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 7.7.2023 il Tribunale di Torino rigettava l’appellointerposto da Gai Silvano avverso la sentenza pronunciata dal Giudice diPace del medesimo circondario e con la quale era stata respintaNumero registro generale 4589/2024Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 22131/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’opposizione tardiva dallo stesso proposta al decreto ingiuntivo con ilquale egli era stato condannato, su richiesta di Ceresa s.p.a. (ora Geosides.p.a.), al pagamento di euro 1.315,66 oltre accessori a titolo dicorrispettivo per la somministrazione di teleriscaldamento in un suoappartamento sito in Torino, corso Potenza n.102.L’appellante aveva ivi dedotto di non avere avuto tempestiva conoscenzadel decreto ingiuntivo emesso e, nel merito, aveva contestato lalegittimazione attiva dell’amministratore condominiale del suo stabile allastipula del contratto di somministrazione, in forza del quale la societàCeresa aveva poi richiesto l’ingiunzione nei suoi confronti, poiché ilservizio riguardava un supercondominio di fatto di cui facevano parte duedistinti condomini, uno in corso Potenza e l’altro in via Goytre, di cuiquell’amministratore non era il rappresentante.La convenuta appellata costituitasi aveva insistito per il rigettodell’opposizione atteso che la somministrazione del teleriscaldamento erastata comunque deliberata dalle assemblee di ciascuno dei condominiinteressati.Il giudice dell’impugnazione, ammessa l’opposizione tardiva, la rigettavanel merito con sentenza in data 7.7.2023.Avverso tale pronuncia Gai Silvano ha proposto ricorso per cassazionearticolato in un solo motivo.Geoside s.p.a. (già Ceresa s.p.a.) ha resistito con controricorso ememoria.In data 11.5.2026 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente dato atto che in data 11.5.2026 il ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.390 c.p.c.Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia, cherisulta peraltro accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 4589/2024Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 22131/2026Data pubblicazione 27/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 1.200,00 (di cui euro 1.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano