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Ordinanza Interlocutoria — n. 22029/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new term due to procedural defect in counterclaim notification timing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22029/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and remitted the case for a new term regarding the notification of the counterclaim. The lower court had rejected the appellant's challenge based on implied res judicata from prior judgments involving the same debt issues. The Court found a procedural flaw where the counterclaim was not properly notified within the required sixty-day window, necessitating a fresh scheduling.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis comma 1 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the counterclaim is not notified within the statutory sixty-day term, requiring remission for a new term.

Parole chiave

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procedural defect notification term counterclaim remission for new term implied res judicata Cassation procedure art 380-bis cpc

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis comma 1 c.p.c.
in liquidazione econcordato preventivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente e parte controricorrente BCC Leasing s.p.a.hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
art. 702-bis c.p
Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza in data 18 febbraio2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.proposto da Agostino Rondina contro ICCREA Bancaimpresa s.p.a.
art. 380-bis comma 1 c.p
in liquidazione econcordato preventivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente e parte controricorrente BCC Leasing s.p.a.hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
artt. 2909 cod. civ
Il primo motivo denuncia “1) Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cod. civ.

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Testo completo

. Bruno Aiudi,come da procura in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controBCC Leasing s.p.a., già Iccrea Banca Impresa s.p.a, già BancaAgrileasing s.p.a. - e per essa, BCC Gestione Crediti – Societàper la Gestione dei Crediti, quale mandataria, in persona delrappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Numero registro generale 2535/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1967/2026Ric. n. 2535/2024 Numero di raccolta generale 22029/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiRossano Crocetta, giusta procura in calce al controricorso, condomicilio digitale ex lege- controricorrente -nonché controBCC NPLS 2022 s.r.l. e per essa, alla mandataria doValue s.p.a.,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv.

Andrea Andreani, giusta procura a margine delcontroricorso, con domicilio digitale ex lege- controricorrente -nei confronti diRAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE s.p.a. in liquidazione econcordato preventivo, in persona dei Commissari e liquidatorerappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Michele Pratelli, giusta procura a margine del controricorso, condomicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA n. 1041/2023pubblicata il 30 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi:1.

Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza in data 18 febbraio2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.proposto da Agostino Rondina contro ICCREA Bancaimpresa s.p.a. eRaffaelli Costruzioni Nautiche s.p.a. in liquidazione e concordatopreventivo, al fine di sentire dichiarare la nullità dei contratti divendita e locazione finanziaria stipulati tra le parti in data 19settembre 2008, relativi all'imbarcazione da diporto natante Calimamatr. ITRAFY0026A909 (contratti stipulati tra la Banca-concedente,Rondina-utilizzatore e Raffaelli Costruzioni Nautiche-fornitore), inCC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 2535/2024Ric. n. 2535/2024 Numero sezionale 1967/2026Pres C.

GraziosiNumero di raccolta generale 22029/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026considerazione del giudicato implicito formatosi sulle questionidedotte in giudizio con le sentenze n. 267/18 del 16/3/2018 (rigettodell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Iccrea BancaImpresa per asserita usurarietà dei tassi contrattuali) e n. 739/18del 18/10/2017 (rigetto della domanda proposta Rondina neiconfronti Iccrea Banca Impresa, sempre sul preteso presupposto diapplicazione di tassi usurari) emesse dallo stesso Tribunale.2. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza quiimpugnata, ha rigettato l'appello avverso la sentenza di prime cureproposto da Agostino Rondina, con condanna dell’appellante arifondere alle appellate ICCREA Banca Impresa s.p.a. e RaffaelliCostruzioni Nautiche s.p.a., in liquidazione e concordato preventivo,le spese del grado di gravame come liquidate in dispositivo.3.

Avverso la pronuncia d’appello, qui impugnata, AgostinoRondina ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.Hanno resistito con rispettivi atti di controricorso, BCC Leasing s.p.a.e per essa, BCC Gestione Crediti - Società per la Gestione dei Crediti,BCC NPLS 2022 s.r.l. e per essa, alla mandataria doValue s.p.a. einfine Raffaelli Costruzioni Nautiche s.p.a. in liquidazione econcordato preventivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente e parte controricorrente BCC Leasing s.p.a.hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “1) Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cod. civ. 112 e 324 cod.proc.civ. oltre ad omessamotivazione sotto il profilo di cui all’art. 360, c. 1, n. 3 cod.proc.civ.”,per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto che le eccezioni dinullità del contratto di vendita avrebbero dovuto essere azionate nelprimo giudizio contro la società mutuante, in violazione del principiodi cui agli artt.2909 cod. civ. e 112 e 324 cod.proc.civ. secondo cuiNumero registro generale 2535/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1967/2026Ric. n. 2535/2024 Numero di raccolta generale 22029/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosil’efficacia di giudicato si estende, oltre che al singolo effetto relativoal contenuto della sentenza, anche al rapporto obbligatorio che diquell’effetto costituisca l’indispensabile antecedente logico.2. Il secondo motivo censura “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 2909 cod. civ. e 324cod.proc.civ. oltre ad omessa motivazione sotto il profilo di cui all’art.360, c. 1, n. 3 cod.proc.civ.”; in particolare, contesta che la Corte diappello non abbia dato alcun rilevo al fatto che i soggetti coinvoltinei due giudizi non erano i medesimi; difatti, nel primo, quello da cuila Corte ha derivato il giudicato di riflesso da applicare nel secondola s.p.a.

Raffaelli, società venditrice del bene oggetto di leasing, nonera presente.Si assume che la motivazione addotta dalla Corte per cui lamancata partecipazione della predetta società al giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo sul mancato pagamento dei canonidi mutuo alla società Iccrea sarebbe stata «frutto di una precisastrategia processuale dell'appellante che ha preferito proporredistinte anche se temporalmente concentrate azioni giudiziarieinvece che contestare in un solo giudizio tutti i profili di invalidità odi risoluzione dei contratti di cui si discute» in contrasto conl’applicazione dei canoni sul diritto di difesa e del contraddittorio.3.

Il Collegio osserva, in via pregiudiziale, che primadell’esame del merito del ricorso, in accoglimento della documentataistanza per la rimessione in termini formulata della partecontroricorrente BCC Gestione Crediti, mandataria di BCC Leasings.p.a., si pone la necessità di disporre la rimessione in termini per lanotifica dell’atto di controricorso al ricorrente, notifica da effettuarsientro il termine sessanta giorni dalla data di comunicazione dellapresente ordinanza. La causa, quindi, va rinviata a nuovo ruolo.Per Questi MotiviNumero registro generale 2535/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1967/2026Ric. n. 2535/2024 Numero di raccolta generale 22029/2026Pres C.

GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiRimette in termini parte controricorrente BCC Gestione Crediti qualemandataria di BCC Leasing s.p.a. per la notifica dell’atto dicontroricorso al ricorrente; assegna a tale fine il termine di sessantagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causaa nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi