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Ordinanza — n. 21957/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify specific contested provisions in the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21957/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to clearly identify the specific provisions of the appellate judgment he contested. The appellant argued that the appellate court violated the principle of res judicata by re-imposing interest amounts previously excluded by the first-instance court, yet the appellate decision explicitly confirmed the first-instance ruling on interest while only reforming the judgment regarding the disputed water bills. Consequently, the court found no identifiable contested provision to ground the appeal, rendering the request for cassation inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific provisions of the contested judgment, preventing the court from determining the grounds of the complaint.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure identify provision res judicata violation omission examination fact appellate judgment reform consumo idrico canone d'acqua rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, intitolato “art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo, intitolato “art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità dellasentenza per violazione dell'art.
Art. 112 c.p.c.
Nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt.2909 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
art. 112 c.p
Nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt.2909 c.c.
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Testo completo

o Calvani-ricorrente-controAzienda Servizi Ambientali Spa-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1037/2023depositata il 16/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere Marco Cecchi.1. il signor Renato Rimoldi proponeva opposizione al D.I. 1140/2016,emesso dal Tribunale di Livorno su ricorso di ASA – Azienda ServiziAmbientali S.p.a., per l’importo di € 28.574,82 (a titolo di forniture diNumero registro generale 585/2024Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 21957/2026Data pubblicazione 26/06/2026acqua), lamentando il carattere abnorme dei consumi indicati su due dellebollette poste da ASA a fondamento del proprio credito.Il predetto Tribunale, con sentenza n. 877/2019, riteneva infondate ledoglianze del sig.

Rimoldi con riferimento ai quantitativi di acquasomministrati e lo condannava (detratto quanto versato in corso di causa)al pagamento dell’importo di € 26.967,58 oltre accessori, con laprecisazione che gli interessi ex d.lgs 231 del 2002 erano dovutiunicamente dalla domanda al saldo e non anche dalle singole scadenze, inriferimento alle quali erano dovuti invece gli interessi legali.2. Il Rimoldi proponeva appello nei confronti di tale sentenza ed ASA sicostituiva contestando l’impugnazione.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1037/2023, accoglieva ilgravame ritenendo che non fosse stata fornita da parte di ASA (su cuiincombeva il relativo onere) la dimostrazione del regolare funzionamentodel contatore relativo all’abitazione del Rimoldi, condannando quest’ultimoal pagamento del minor importo di € 10.960,49 (correlato alle ulterioribollette poste da ASA a fondamento del proprio credito e non oggetto dispecifiche contestazioni).Le spese, poi, venivano compensate nella misura di ½, conimposizione del residuo a carico del Rimoldi.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rimoldipropone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, intitolato “art. 360 n. 5 c.p.c. Per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”, il ricorrente si duole che, pur riformando lasentenza impugnata e rideterminando l’importo residuo dovuto dalRimoldi, la corte territoriale non abbia considerato che nell’importo inquestione erano stati ricompresi gli interessi che già il Tribunale di LivornoNumero registro generale 585/2024Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 21957/2026Data pubblicazione 26/06/2026aveva ritenuto non dovuti (per un ammontare complessivo di € 7.301,08),sì che l’importo dovuto dal ricorrente era pari ad € 3.659,41.Anche le spese di lite avrebbero dovuto essere calcolate conriferimento allo scaglione in cui sussumere tale importo.2.

Con il secondo motivo, intitolato “art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt.2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno”, ilricorrente lamenta la mancata espunzione dall’importo ritenuto comedovuto degli interessi già esclusi dal giudice di prime cure, in questo casoevidenziando come tale capo della sentenza non fosse stato impugnato,con conseguente passaggio in giudicato dello stesso, sì che la sentenzadella corte d’appello, nel condannarlo al pagamento anche di tali interessi,aveva statuito su questione già coperta dal giudicato.3.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Va anzitutto osservato che non risulta dal ricorrente debitamenteindicata nel ricorso la parte censura mossa nell’atto d’appello avverso lapronuncia del giudice di prime cure sugli interessi, in ordine alla quale lacorte territoriale ha asseritamente omesso di pronunziare.Anche dall’impugnata sentenza non si evincono riferimenti di sortaalla quantificazione degli interessi dovuti dal Rimoldi ex d.lgs 231 del2002, essendosi la corte di merito limitata a rilevare la necessità della«…riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato ilRimoldi al pagamento delle due bollette contestate, con conseguenterevoca del decreto ingiuntivo opposto e riduzione del dovuto alla sommacapitale di € 10.960,49».La statuizione emessa a carico del sig.

Rimoldi dalla corte territorialerisulta quindi espressa nei seguenti termini: «revoca il decreto ingiuntivoopposto e condanna Renato Rimoldi al pagamento in favore di AziendaServizi Ambientali spa Livorno della minor somma di € 10.960,49, perNumero registro generale 585/2024Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 21957/2026Data pubblicazione 26/06/2026capitale», con l’ulteriore disposizione per cui «conferma nel resto lasentenza impugnata», sì che la condanna posta a carico del sig. Rimoldi10.960,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali dalle scadenzedelle singole bollette ed oltre interessi ex d.lgs 231 del 2002 dalladomanda al saldo.In tale contesto non risulta dunque individuabile quale sarebbe lastatuizione impugnata.4.

All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi conseguel’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano