Cassation court declares appeal dismissed due to formal withdrawal without acceptance, ordering costs against withdrawing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the plaintiffs that was never accepted by the opposing party. Although the withdrawal met the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the lack of acceptance meant the litigation could not terminate without cost allocation. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to bear the litigation costs of €5,093 in favor of the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal without the opposing party's acceptance does not extinguish the proceedings, resulting in the declaration of extinction and the imposition of costs on the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ERG S.P.A.) INLIQUIDAZIONE E IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D. LGS. N.270/1999, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Caravellaunitamente all’avvocato Luca Caravella-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2186/2025depositata il 16/07/2025;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazionealla controricorrente, non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia;Numero registro generale 3166/2026Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 21916/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €5.093, oltre spese eventualmente prenotate a debito e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026 Il Presidente Titolare