Decreto — n. 21908/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo Paolo Di Maurounitamente all’avvocato Valerio Amato-ricorrente-contro“Banca Aidexa S.p.a.” o “Aidexa S.p.a.”, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSeverino Nappi-controricorrente-nonché controIntesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.4771/2025 depositata il06/11/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva “rinuncia alcontroricorso”, da interpretarsi quale accettazione della rinuncia, da partedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10535/2026Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 21908/2026Data pubblicazione 26/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante la sostanziale accettazione dellarinuncia da parte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente Titolare
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 21908/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391 c.p.c.;Numero registro generale 10535/2026Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 21908/2026Data pubblicazione 26/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante la sostanziale accettazione dellarinuncia da parte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente Titolare
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o Paolo Di Maurounitamente all’avvocato Valerio Amato-ricorrente-contro“Banca Aidexa S.p.a.” o “Aidexa S.p.a.”, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSeverino Nappi-controricorrente-nonché controIntesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.4771/2025 depositata il06/11/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva “rinuncia alcontroricorso”, da interpretarsi quale accettazione della rinuncia, da partedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10535/2026Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 21908/2026Data pubblicazione 26/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante la sostanziale accettazione dellarinuncia da parte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente Titolare