Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21906/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs despite non-accepted withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 21906/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the withdrawal was communicated to the respondent, the court noted the respondent had not accepted it, thereby invalidating the procedural termination. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs, including the respondent's legal fees and disbursements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal requires acceptance by the respondent to be effective; if unaccepted, the appeal remains valid and the withdrawing party bears all costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal acceptance requirement litigation costs extinguishment of judgment Cassation procedure condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benilde Balzi-ricorrente-controRasetto Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Negro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n.939/2025 depositatail 04/11/2025;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazioneal controricorrente, non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1256/2026Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 21906/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €8.221, oltre € 200 per esborsi, nonché oltre CPA, IVA e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente Titolare