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Decreto — n. 21905/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawn suit and orders withdrawing party to pay legal costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 21905/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the withdrawal was communicated to the respondent, the court noted the respondent had not accepted it, yet ruled that the statutory requirements for withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure were met. Consequently, the proceedings were terminated, and the withdrawing party was ordered to pay the respondent's legal costs in the amount of €5,093 plus expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings even if the opposing party has not formally accepted the withdrawal, provided the necessary legal conditions are fulfilled.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure legal costs allocation Cassation jurisdiction condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

difesi dall’avvocatoNicola Siracusano-ricorrenti-controCuratela Fallimento Massimo Siclari in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Passaro-controricorrente-avverso il provvedimento della Corte d’appello di Messina n.876/2023depositato il 16/10/2023;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazionealla controricorrente, non consta l’accettazione di questa;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico dei rinuncianti, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente,secondo quanto indicato in dispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 8476/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 21905/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €5.093 oltre € 200 per esborsi, nonché oltre CPA, IVA e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente Titolare