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Ordinanza — n. 21884/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment regarding restitution of funds due to lack of proof on source of funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21884/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the appellate judgment ordering restitution of funds, accepting only the fourth ground of appeal while dismissing the others. The appellant argued that the lower court erred in attributing exclusive source of funds to him based on his own statements, which the appellate court had deemed insufficient to disprove the wife's potential access to the money. The court ruled that the appellate decision was flawed because it failed to properly evaluate the evidentiary weight of the appellant's own testimony regarding the origin of the investments.

Regesto Legislator

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Art. 2033 cod. civ.; Art. 1854 cod. civ.: The appellate court must rigorously assess the probative value of party statements regarding the source of funds; a mere attribution of exclusive source without contradicting evidence requires a balanced evaluation of all testimonial and documentary elements.

Parole chiave

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restitution of unjust enrichment source of funds presumption appellate court error testimonial evidence weight contractual nullity succession agreement cassation review standard deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Rosa Rosaticonveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, Simone Felappichiedendo la condanna del convenuto alla restituzione, ex art. 2033cod.
Art. 458 cod. civ.
civ., della somma di euro 87.300,00, oltre accessori, corrispostaal convenuto in data 28 maggio 2008 a mezzo bonifico bancario conla causale “eredità”, giacché disposta in esecuzione di pattosuccessorio nullo ex art. 458 cod.
Art. 782 cod. civ.
e comunque perché priva deirequisiti di forma imposti, a pena di nullità, in ipotesi di donazione exart. 782 cod.
Art. 1854 cod. civ.
17313).Poste tali premesse, deve ricordarsi che, secondo principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la cointestazione diun conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori odebitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod.
Art. 2729 cod. civ.
La sentenza si sottrae pure alla censura di violazione deldisposto di cui all’art. 2729 cod. civ., che non è stata formulata nelrispetto dei criteri enunciati da Cass, sez., U, n.
art. 702-bis cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
art. 458 cod. civ
civ., della somma di euro 87.300,00, oltre accessori, corrispostaal convenuto in data 28 maggio 2008 a mezzo bonifico bancario conla causale “eredità”, giacché disposta in esecuzione di pattosuccessorio nullo ex art. 458 cod. civ.
art. 1421 c.c
2697 e 2729 c.c., nonché dell’art. 1421 c.c.
art. 2033 cod. civ
Rosa Rosaticonveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, Simone Felappichiedendo la condanna del convenuto alla restituzione, ex art. 2033cod.
art. 2697 cod. civ
La censura non coglie, pertanto, nel segno là dove siprospetta una (presunta) violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonavendo la Corte d’appello invertito i criteri di ripartizione dell’onereprobatorio.
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Testo completo

ROSATI ROSA e PLEVANI DANIELA, rappresentate e difese dall’avv.Anna Ribola, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1296/2023,pubblicata in data 7 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.Numero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. Rosa Rosaticonveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, Simone Felappichiedendo la condanna del convenuto alla restituzione, ex art. 2033cod. civ., della somma di euro 87.300,00, oltre accessori, corrispostaal convenuto in data 28 maggio 2008 a mezzo bonifico bancario conla causale “eredità”, giacché disposta in esecuzione di pattosuccessorio nullo ex art. 458 cod. civ. e comunque perché priva deirequisiti di forma imposti, a pena di nullità, in ipotesi di donazione exart. 782 cod. civ.Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava la domanda,deducendo di avere elargito somme ai suoceri per far fronte a debitida questi ultimi contratti nei confronti di terzi, e chiedeva di essereautorizzato alla chiamata in causa dell’ex coniuge Daniela Plevani,cointestataria del conto corrente su cui era stata accreditata lasomma di cui si chiedeva la restituzione, affinché venisse condannataa manlevarlo e tenerlo indenne dalle pretese dell’attrice.Autorizzata la chiamata in causa, Daniela Plevani opponeva che ilconto corrente cointestato era stato in realtà esclusivamente gestitodal Felappi, il quale, subito dopo l’accredito in contestazione, avevaprovveduto ad effettuare una serie di investimenti esclusivamente asé intestati.Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava il Felappialla restituzione della somma di euro 87.000,00, ritenendo provato iltrasferimento a titolo gratuito della somma così come il difetto di unacausa giustificativa, nullo essendo il patto successorio e nulla ladonazione non di modico valore; respingeva, invece, la domanda dimanleva per essere stato l’accredito effettuato esclusivamente infavore del Felappi, il quale ne aveva successivamente dispostoNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026mediante una serie di investimenti.2.

Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello diBrescia, che ha rigettato il gravame proposto da Simone Felappi.Con provvedimento di correzione del 4 ottobre 2023, la Corted’appello ha disposto il pagamento delle spese di lite, poste a caricodel soccombente, in favore delle appellate, anziché dell’erario.3. Simone Felappi ricorre per la cassazione della suddettadecisione, sulla base di sei motivi.Rosa Rosati e Daniela Plevani resistono con controricorso.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale ilricorrente ha depositato memoria.Il Collegio si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo denuncia ‹‹violazione del combinato dispostodegli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché dell’art. 1421 c.c. in tema dilegittimazione all’azione di nullità››, per avere la Corte d’appelloerroneamente ritenuto infondata l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva in capo all’originaria attrice.Evidenzia il ricorrente che Rosa Rosati, approfittando dell’etàavanzata della congiunta Rosa Plevani (cognata della Rosati), l’avevaconvinta a vendere uno dei due appartamenti di sua proprietà,sebbene non ne avesse necessità, e, valendosi di una procuragenerale rilasciata dalla stessa Plevani, aveva poi distribuito lasomma per cui era causa, proveniente dalla vendita, allo stessoricorrente ed alla di lui moglie Daniela Plevani, su conto a lorocointestato; provenendo il denaro dalla vendita di un immobile diproprietà di Rosa Plevani, perfezionatasi in data anteriore alla morteNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026di quest’ultima, la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione diripetizione ex art. 2033 cod. civ. spettava agli eredi di Rosa Plevani enon a Rosa Rosati, la quale neppure era legittimata a formularedomanda di nullità della donazione e dell’eventuale patto successorio,in assenza di un concreto interesse.1.1.

Il motivo è infondato.1.2. La legittimazione a chiedere la restituzione di una somma chesi deduce essere stata pagata senza una valida causa giuridica spettasoltanto a chi, in concreto, ne ha effettuato l’esborso, i limitisoggettivi dell’obbligo di restituzione essendo segnati dallo stessoambito personale del rapporto precedente (il negozio di pagamento),salvo che il solvens non operi quale mero rappresentante di altri(Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10634). Correttamente, pertanto, laCorte d’appello, dopo avere premesso che la contestazione sollevatanon poneva una questione di legitimatio ad processum, bensì dimerito, ne ha escluso la fondatezza, rilevando che costituiva fatto noncontestato che il conto sul quale era stato addebitato l’importobonificato era intestato a Rosa Rosati, la quale, in qualità di solvens,era dunque legittimata a pretenderne la restituzione.A nulla rileva, pertanto, che, secondo la ricostruzione fattualeesposta dall’odierno ricorrente, quella somma fosse o meno proventodella compravendita di uno degli immobili di proprietà di RosaPlevani, congiunta di Rosa Rosati.1.3.

La censura non coglie, pertanto, nel segno là dove siprospetta una (presunta) violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonavendo la Corte d’appello invertito i criteri di ripartizione dell’onereprobatorio. Difatti, secondo i principi, oramai consolidati, enunciatidalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorionell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersioperante il normale principio dell’onere della prova gravanteNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026sull’attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenutopagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass.,sez. 2, n. 3087 del 23/12/2024;

Cass., sez. 1, 15/03/2024, n. 6983;Cass., sez. 1, 05/07/2023, n. 19019; Cass., sez. 3, 25/07/2025, n.21340), avendo la medesima giurisprudenza opportunamenteprecisato che «l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giustacausa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore delconvenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essiintercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolicaesigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni equalsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v.

Cass., sez.3, 14/04/2025, n. 9748; Cass., sez. 3, n. 33325 del 19/12/2024;Cass., sez. 1, n. 19792 del 17/07/2024; Cass., sez. 2, n. 11190 del26/04/2024; Cass., sez. 6 - 3, n. 14428 del 26/05/2021).1.4. La sentenza si sottrae pure alla censura di violazione deldisposto di cui all’art. 2729 cod. civ., che non è stata formulata nelrispetto dei criteri enunciati da Cass, sez., U, n. 1795 del 2018, inmotivazione.Inoltre, va pure rilevata la sussistenza di un concreto interesse incapo alla Rosati a far valere l’allegata nullità della donazione e delpatto successorio, ciò ai fini della dimostrazione della inesistenza diuna giustificazione del pagamento.2.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 1852e 2697 cod. civ., il ricorrente attinge la decisione gravata nella partein cui, a pag. 17 della motivazione, si legge ‹‹Parimenti infondata è lacontestazione sollevata dall’appellante di essere l’accipiens dalmomento che è documentato che l’importo di euro 87.300,00 è statoaccreditato in data 30 maggio 2008 sul conto corrente n. 909294,come si evince dall’estratto conto in atti, per cui la somma è entratanella sua disponibilità…››.Numero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato, sebbenededotto e documentato, che il suddetto conto corrente era intestatonon solo all’odierno ricorrente, ma anche a Daniela Plevani, cosicché,indipendentemente dalla destinazione del bonifico, nella causale,all’uno o piuttosto che all’altro correntista, trovava applicazione, avantaggio di entrambi, il dettato dell’art. 1852 c.c., in forza del quale‹‹il correntista può disporre in qualsiasi momento delle sommerisultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavvisoeventualmente pattuito››.

Addebita, inoltre, ai giudici di appello dinon avere tenuto conto che la Rosati non aveva offerto prova fossel’unico beneficiario della somma oggetto del bonifico, né avevaconsiderato l’esistenza di elementi probatori tali da far ritenere che,per un ammontare di almeno 68.000,00 euro, era stata DanielaPlevani a compiere operazioni di investimento a suo vantaggio;aggiunge che solo considerando il saldo del conto corrente alla datadell’accredito del bonifico ed i movimenti successivi, si sarebbe potutostabilire se nel compiere gli investimenti fossero state utilizzate lesomme di cui al bonifico oppure altri proventi, non potendo darsirilievo, come fatto dalla Corte d’appello, solo al numero di giornitrascorsi tra la data del bonifico e quella delle operazioni diinvestimento.2.1.

Il motivo è infondato.2.2. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudicedi merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova inmodo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni,mentre detta violazione non si può ravvisare laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità,Numero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395;

Cass., sez. L,19/08/2020, n. 17313).Poste tali premesse, deve ricordarsi che, secondo principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la cointestazione diun conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori odebitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia neiconfronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere lacontitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma,cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversionedell’onere probatorio, e può essere superata dalla prova contrariadalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quellarisultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass., sez. 1,05/12/2008, n. 28839;

Cass., sez. 3, 24/02/2010, n. 4496; Cass.,sez. L, 23/09/2015, n. 18777; Cass., sez. 2, 14/09/2022, n. 27069;Cass., sez. 3, 23/01/2025, n. 1643).Trattasi di una presunzione legale iuris tantum (quale quella di cuiall’articolo 1298, secondo comma, cod. civ.), che può essere superata(Cass., sez. U, 06/10/2000, n. 1087), ma che presuppone, perchépossa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materialeoperazione di versamento sia stata effettuata solo da uno deicointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto sommedi pertinenza esclusiva di uno dei contitolari.Ebbene, la Corte d’appello, nell’esercizio ad essa riservatodell’apprezzamento in fatto del materiale istruttorio, ha ritenutosuperata la presunzione di contitolarità della somma oggetto dibonifico e non raggiunta la prova che dopo l’accredito ne avessedisposto la Plevani.

A tal fine, oltre ad avere valorizzato la circostanzache il bonifico emesso da Rosa Rosati indicasse come unicoNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026beneficiario il Felappi, ha pure attribuito efficacia dirimente allededuzioni difensive dello stesso Felappi, dettagliatamente richiamatealle pagine 19 e 20 della motivazione: in particolare, a quelleriportate nella comparsa di costituzione e risposta del 22 settembre2016, là dove l’odierno ricorrente aveva dedotto che essendo “leentrate (sul conto corrente) prettamente del sig.

Felappi, le sommeivi presenti erano totalmente dello stesso…”; a quelle conformiesposte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc.civ., nella quale era stato ribadito che la movimentazione del contodoveva essere esclusivamente attribuibile al Felappi, “sia per quantoriguarda(va) esborsi asseritamente effettuati a favore della famigliadella moglie sia in relazione al trasferimento di euro 25.000,00 almomento della separazione”, oltre che a quelle contenute nellamemoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., con la qualeera stato precisato che le somme presenti sul conto erano“unicamente del Felappi in quanto unico portatore di ‘stipendio’ incasa…”.Trattasi di elementi presuntivi, gravi precisi e concordanti, nonimplausibilmente qualificabili come idonei a superare la presunzionedi contitolarità derivante dall’invocato art. 1298 cod. civ.3.

Con il terzo motivo si prospetta ‹‹violazione del dettato dell’art.253 c.p.c. nel dichiarare l’inammissibilità del capitolo di prova n. 14,nonché dell’art. 2725 c.c. e dell’art. 2722 c.c., nel dichiarare quelladell’art. 15››. Il ricorrente lamenta che, pur essendo necessariochiarire la provenienza della somma di euro 87.300,00 oggetto dibonifico, la Corte d’appello non abbia considerato ammissibili i capitolidi prova articolati proprio a tal fine.Deduce, in relazione al primo capitolo di prova, che, nelconsiderarlo generico, la Corte non avrebbe tenuto conto dellapossibilità di rivolgere domande al testimone sia su istanza di parteNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026che d’ufficio; che, laddove il giudice d’appello ha ritenuto che dovesseprovarsi per iscritto la compravendita di un immobile, avrebbe violatoil dettato dell’art. 2725 cod. civ., applicabile esclusivamente quandouno dei contraenti (non un terzo, come nella specie) volesse farvalere l’efficacia del contratto, non quando l’alienazione del benefosse oggetto di prova quale mero fatto storico.

Con riguardo alsecondo capitolo di prova, addebita alla Corte territoriale di non averefatto buon governo dell’art. 2722 cod. civ., disposizione relativa aicontratti ed alla prova di patti aggiunti o contrari alla stipula deimedesimi, dal momento che il capitolo poteva essere consideratocontrario alle risultanze di un estratto conto.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.3.2. Le circostanze sulle quali vertevano i due capitoli di prova(14. “Vero che la signora Rosati decideva di vendere anche l’ultimacasa di proprietà della signora Plevani Rosa?” 15.

“Vero che a seguitodella compravendita, la signora Rosati distribuiva euro 87.000,00 alsignor Felappi ed alla moglie Daniela Plevani sul loro contocontestato?”), reputati inammissibili dalla Corte di merito, sono deltutto irrilevanti, dovendosi considerare che, ai fini della decisione, nonera determinante verificare l’eventuale provenienza del denaro dallavendita di un immobile, essendo stata comunque accertata la nullitàdel successivo atto di disposizione del conseguito relativo prezzomediante accredito, sia per vizi di forma della donazione sia per pattosuccessorio vietato.Manca, in effetti, nella doglianza in esame l’illustrazione delladecisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione(Cass., sez. 6 - 1, 4/10/2017, n. 23194;

Cass., sez. 1, 22/02/2007,n. 4178) in relazione alla riscontrata irrilevanza della provenienzadella provvista del bonifico di cui oggi si chiede la restituzione e,pertanto, la censura incorre nella sanzione dell’inammissibilità.Numero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/20264. Con il quarto motivo si censura la decisione gravata per‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia nonché extrapetizione, nonché, per violazione dell’art.2042 c.c.››.

Il ricorrente rappresenta che sin dal primo grado avevaallegato l’avvenuto pagamento di debiti di Rosa Rosati nei confronti diterzi soggetti in date precedenti al bonifico, con la conseguenza cheaveva maturato un suo credito ex art. 2041 c.c., già in essere alladata di trasferimento del denaro, e non poteva parlarsi di donazione,per pari ammontare. Lamenta che la Corte d’appello aveva ritenuto,sul punto, proposta una vera e propria eccezione, sebbene sitrattasse di mera difesa volta a contrastare la domanda, per essersilimitato a dedurre, ex art. 1173 c.c., un fatto idoneo a giustificare ilpagamento.

Il giudice di secondo grado, reputando sollevata unainesistente eccezione, era incorso sia nel vizio di cui all’art. 112 cod.proc. civ., sia nel vizio di omessa pronuncia sulla mera difesa, oltread avere mal interpretato il dettato di cui all’art. 2042 cod. civ. erilevato d’ufficio il difetto di allegazione della sussidiarietà dell’azionedi cui all’art. 2041 cod. civ.4.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.4.2. La Corte d’appello, sul punto, ha così motivato: ‹‹…vaevidenziato che l’appellante si sofferma approfonditamente sullaesistenza di presupposti di cui all’art. 2041 c.c., che evidentementevuole far valere in via di eccezione (Cass. 29114/2017), confermandoimplicitamente di non avere proposto né domanda di restituzionedelle somme che assume di avere mutuato alla suocera ma neppureeccezione di compensazione di tali importi con quelli oggetto didomanda.

Se da un lato articola ampie difese relativamente allesomme che avrebbe trasferito alla suocera, oppure avrebbe speso nelsuo interesse, insistendo anche nelle prove orali inerenti tali dazioni;al contempo non prende tuttavia posizione in ordine alla sussistenzaNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026del requisito della sussidiarietà del rimedio invocato, che invero puòessere proposto solamente nel caso in cui manchi un diverso titoloper ottenere il pagamento delle somme e non per sopperire a undifetto probatorio ovvero a una carenza difensiva, come ricorre nellospecifico.

Va infatti sottolineato che negli atti difensivi di primo gradoper far fronte alle loro difficoltà economiche, ma non ne aveva chiestola restituzione in via di domanda né proposto eccezionericonvenzionale. A fronte della inammissibilità delle difese sollevate aisensi dell’art. 2041 c.c., rimane assorbita ogni questione attinenteall’accertamento delle predette elargizioni, come pure della provvistacon cui sarebbero state effettuate…››.4.3. La motivazione sopra trascritta incorre nell’erroneaqualificazione come eccezione ex art. 2041 cod. civ., e non comemera difesa, delle argomentazioni svolte dall’odierno ricorrente percontrastare e paralizzare l’azione di ripetizione d’indebito, avanzatada Rosa Rosati, fondata sull’assenza di un qualsiasi rapporto.Il Felappi si è, infatti, limitato a dedurre che l’accredito di cui sidiscute, effettato con bonifico, trovava giustificazione causale inprestiti dallo stesso effettuati in favore dei suoceri al fine diestinguere debiti di questi ultimi verso terzi, senza formularedomanda o eccezione di arricchimento senza causa.Vertendosi in ipotesi di azione di ripetizione di indebito che puòdefinirsi “pura”, in quanto proposta sul presupposto dell’assenza di unqualsiasi rapporto intercorso tra le parti, da distinguere dalla azionedi ripetizione di indebito che può definirsi “titolata”, il convenuto puòcontrastare la domanda ex art. 2033 c.c. deducendo qualsiasi fattoidoneo ex art. 1173 c.c. a giustificare il pagamento, il che è a dire checostituisce oggetto del giudizio, fin dall’inizio, l’accertamento dellamancanza di qualsiasi titolo contrattuale od extracontrattuale tra leNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026parti che possa fondare una obbligazione alla corresponsione dellesomme a favore del convenuto da parte dell’attore in ripetizione, conla conseguenza che non è richiesta da parte del convenuto unaspecifica attività di allegazione difensiva, atteso che la contestazionedel diritto consiste nella mera negazione del fatto costituivo, venendoa risolversi eminentemente sul piano probatorio della esistenza delfatto contrario giustificativo della detta obbligazione: il convenutonon introduce quindi un fatto diverso da quello allegato dall’attore,ma si limita a negarlo assumendo pertanto tale difesa laqualificazione di mera difesa o eccezione in senso improprio.Il Giudice di merito, quindi, è tenuto a rilevare - se il fatto risultacomunque provato in giudizio o di esso sia ritualmente offerta prova -l’esistenza del vincolo obbligatorio, anche se non specificamenteindicato o non valorizzato come tale negli atti difensivi del convenuto,al fine di rigettare la domanda di ripetizione dell’indebito (Cass., sez.3, 03/10/2016, n. 19631).La Corte d’appello, nel caso di specie, qualificando la deduzionedifensiva svolta dal Felappi come “eccezione” ex art. 2041 c.c. -anziché come mera difesa - inammissibile per violazione dell’art.2042 c.c. e omettendo di pronunciarsi sulla giusta causa delpagamento dedotta dall’allora appellante, ora odierno ricorrente, èincorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.In sostanza, la corte territoriale avrebbe dovuto, dinanzi allaimpostazione difensiva dell’originario convenuto, verificare appuntose vi fosse allegazione e prova del fatto da lui addotto quale giustacausa della pure incontestata attribuzione patrimoniale percepita.5.

Con il quinto motivo è dedotta la ‹‹violazione del dettatodell’art. 345 c.p.c., nonché dell’art. 2729 c.c. circa il documento n.6››. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia dichiaratoinammissibili scritti provenienti da terzi, prodotti in appello,Numero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026antecedenti l’introduzione del giudizio, tralasciando di considerare laloro formazione successiva alla scadenza dei termini preclusivi fissatidal codice di rito per la produzione documentale in primo grado.Sostiene pure che la decisione impugnata incorre anche nellaviolazione dell’altra disposizione evocata (art. 2729 c.c.), per nonavere la Corte territoriale tenuto conto dell’orientamentogiurisprudenziale che ammette quel tipo di prova atipica, aventevalore indiziario.5.1.

Il motivo è infondato.5.2. La Corte d’appello, a pag. 19 della motivazione, ha reputatoinammissibile il doc. n. 6), consistente in “dichiarazioni di terzirelative alle movimentazioni del conto ed all’acquisizione dellaprovvista per operazioni operate dal Felappi”, per violazione dell’art.345 cod. proc. civ., spiegando che ‹‹tali dichiarazioni, sia puresuccessive alla sentenza di primo grado, erano relative a fattiantecedenti alla instaurazione della causa›› che avrebbero dovutoessere acquisiti agli atti di causa entro i termini perentori di cui all’art.183 cod. proc. civ.Orbene, deve osservarsi che, nella specie, il giudizio di appello hainvestito una decisione di primo grado pubblicata in data 23 maggio2019 e che, pertanto, trova applicazione l’attuale versione dell’art.345 cod. proc. civ., come modificata dall’art. 54, del d.l. n. 83 del2012 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivorispetto alla produzione documentale in appello, di cui all’art. 345,terzo comma, cod. proc. civ., operata dal citato d.l. trova applicazione- mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere alprincipio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva delgiudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giornoNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, diconversione del d.l. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012(cfr.

Cass., sez. 2, 14/03/2017, n. 6590; Cass., sez. 2, 28/07/ 2021,n. 21606, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass.,sez. 2, 24/10/2023, n. 29506).Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell’art. 345,terzo comma, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame - a mentedella quale ‹‹Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possonoessere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di nonaver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causaad essa non imputabile›› - pone un divieto assoluto di ammissione dinuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la“indispensabilità” degli stessi, e ferma restando per la parte lapossibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nelgiudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr.

Cass.n. 26522 del 2017, anch’essa ribadita, in motivazione, dallamenzionata, più recente, Cass., sez. 2, 24/10/2023, n. 29506; Cass.,sez. 2, 12/06/2024, n. 16289).Nell’odierna vicenda, quindi, l’avvenuta produzione, ad operadell’allora appellante, ora ricorrente, solo per la prima volta in gradod’appello, della menzionata dichiarazione di terzi relativa allemovimentazioni del conto ed all’acquisizione della provvista peroperazioni effettuate dal Felappi - doc. n. 6 - a corredo dellasollevata tesi difensiva della imputazione dell’accredito a versamentidi denaro mutuati dal Felappi a Rosa Rosati, risulta tardiva, nonemergendo che l’appellante medesimo, abbia in quella sedeargomentato circa la impossibilità, allo stesso non imputabile, diprodurla in precedenza - o perfino, vista la singolare natura dell’atto(una sorta di testimonianza scritta di cui non pare predicarsi neppurela conformità al paradigma dell’art. 257-bis cod. proc. civ.),Numero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026raccoglierla o predisporla - in precedenza.D’altro canto, ove si ammettesse la produzione di taledocumentazione e la sua utilizzabilità ai fini della decisione, verrebbenella sostanza consentito a chiunque - e, nella specie, all’odiernoricorrente - di eludere le preclusioni processuali mediante laproduzione, tardiva e lasciata all’arbitraria sua determinazione suitempi di confezionamento e di deposito, di documenti riproduttivi dideposizioni testimoniali, sebbene si tratti di dichiarazioni che benavrebbero potuto essere raccolte ancor prima della introduzione delgiudizio di primo grado, se non rese oggetto di adeguatacapitolazione di rituale prova orale.Del tutto inconferente si rivela invece il riferimento ad una(presunta) violazione dell’art. 2729 cod. civ., considerato che ilgiudice d’appello ha fondato la decisione sulla mera tardività dellaproduzione documentale e non sulla inammissibilità di prove atipichequale quella di cui si discute.6.

Con il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 1854 cod.civ., per avere la Corte d’appello attribuito rilievo alle affermazionicontenute in comparsa di risposta al fine di supportare la ritenutariconducibilità in via esclusiva allo stesso ricorrente della provenienzadelle somme in entrata sul conto corrente. Si duole il Felappi che, cosìargomentando, la Corte territoriale non avrebbe considerato “che ciònon è mai stato affermato da alcuna delle parti in giudizio per ilbonifico per cui è causa, essendosi semmai discusso sulla provenienzapiù remota di quei denari”; e che, proprio perché il conto era“foraggiato” dal ricorrente, “almeno in parte gli investimentisuccessivi al bonifico di euro 87.300,00 ben potevano essereavvenuti, chiunque fosse il correntista che li ha (aveva) effettuati,almeno in parte con denari del Felappi, anziché utilizzandonecessariamente quella somma, quand’anche alcune polizze fosseroNumero registro generale 22951/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 21884/2026Data pubblicazione 26/06/2026state da lui sottoscritte, ferma l’intestazione di almeno un depositotitoli, di cui a un preciso modulo, all’epoca alla moglie DanielaPlevani”.6.1.

Il motivo è inammissibile.6.2. Esso chiaramente impinge in questioni meramente fattualiche non si confrontano idoneamente con l’apprezzamento dellerisultanze istruttorie operato dalla Corte d’appello, la quale haritenuto vinta la presunzione di contitolarità delle somme presenti sulconto e ritenuta non offerta idonea prova che Daniela Plevani avessedisposto pure o quanto meno dell’accredito, attribuendo, a tal fine,del tutto plausibilmente, valore dirimente anche alle dichiarazioniprovenienti dal Felappi stesso, il quale in primo grado avevasostenuto che ogni investimento successivo all’accredito era stato dalui operato e che la ex coniuge Daniela Plevano ne aveva avutoconoscenza solo dall’esame dell’estratto conto.7.

In definitiva, in accoglimento del quarto motivo, rigettato ilprimo, il secondo ed il quinto e dichiarati inammissibili il terzo ed ilsesto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allacompetente Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovoesame in relazione alla censura accolta, nonché per la liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, il secondo ed ilquinto e dichiara inammissibili il terzo ed il sesto; cassa la sentenzaimpugnata e, per l’effetto, rinvia alla Corte d’appello di Brescia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTE