Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicants failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the case against the Presidency of the Council of Ministers. Consequently, the applicants were ordered to pay the litigation costs of 10,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ca, Monachello Luigi,Grifoni Stefano, Canella Gianluca Carlo, Grassia Vincenzo, Holzer Gianni,Leonardi Rita, Nenci Anna Rita, Fiori Stefano, Marotta Massimo, LaganellaMatteo, Puddu Innocenzo, Righi Stefano, Stagno d'Alcontres Francesco,Sodi Nicola, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4152/2025 depositatail 01/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3768/2026Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 21873/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteLina Rubino