Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; court declares proceedings extinguished per Civil Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant had previously lost an appeal against a lower court judgment imposing costs, but formally renounced the cassation request on March 13, 2026. The court accepted this withdrawal as compliant with statutory requirements and ruled that no decision on litigation costs was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished if the appellant withdraws the appeal, provided the withdrawal is accepted by the respondent and meets statutory formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- ricorrente -controCOMUNE DI MILANO, in persona sindaco p.t., rappresentato e difesodall’avv. Barbara Pelucchi, domiciliato ex lege come da indirizzo pecindicato,- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 27.7.2023;Rilevato che:motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata il27.7.2023, con la quale è stato rigettato l’appello contro la sentenza delGiudice di pace di Milano del 24.6.2019, ponendo a suo carico le spese delgrado;Pag. 1 di 2Numero registro generale 5506/2024Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 21760/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il Comune di Milano ha resistito mediante controricorso;la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Considerato che:rileva il Collegio che risulta depositata rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente in data 13.3.2026;la rinuncia risulta accettata dalla controricorrente ed ha i requisiti richiestidagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione ex art. 391, 4° o., c.p.c.
P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteDott. Luigi Alessandro ScaranoPag. 2 di 2