Italian Supreme Court corrects a procedural error regarding attorney fee allocation in a cassation ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court issued an order to correct a material error in a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. Although the court had previously dismissed the appeal by the companies, the defense attorney had explicitly requested that costs be awarded to them as the state-appointed defender. The court determined that the prior decision incorrectly awarded costs to the opposing party instead of the state-appointed defender, constituting a correctable material error under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The court may correct a material error in a judgment regarding accessory provisions, such as the allocation of costs, without altering the decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e, rappresentato e difeso dall'avvocato Zina Scotti;-ricorrente-controIntrum Italy S.p.a.;-intimata-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.588/2025 depositata il 10/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.Numero registro generale 3301/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 21737/2026Data pubblicazione 25/06/2026RILEVATO CHE:1. con l’ordinanza n. 588/2025 questa Corte ha rigettato il ricorsoproposto dalle società ricorrenti;2. nel controricorso e nella successiva memoria ex art. 378 c.p.c. ildifensore del controricorrente, avv.
Zina Scotti, aveva espressamenterichiesto la liquidazione delle spese in proprio favore, quale procuratoreantistatario, avendo dichiarato di averle anticipate;3. nondimeno, nel dispositivo dell’ordinanza le spese del giudizio dilegittimità sono state liquidate in favore del controricorrente, anziché infavore del difensore antistatario, in difformità dalle conclusioni ritualmenterassegnate;CONSIDERATO CHE:la descritta difformità integra un errore materiale emendabile ai sensidell’art. 391‑bis c.p.c., trattandosi di statuizione accessoria, dal contenutonormativamente obbligato;la correzione non comporta alcuna modificazione della decisione sulmerito, ma è diretta esclusivamente a ripristinare la corretta intestazionedel capo relativo alle spese;
P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.588/2025, pubblicata il 10 gennaio 2025, in relazione alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità, sia corretto aggiungendo, in fine, leparole: , con distrazione in favore del difensore, dichiaratosiantistatario .Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originaledell’ordinanza corretta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il Presidente