Italian Supreme Court dismisses appeal regarding late submission of nullity exceptions in guarantee contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by guarantors against a lower court's judgment in a guarantee dispute. The appellants argued that the appellate court improperly validated a partially null guarantee contract by accepting late-filed nullity exceptions. The court ruled that while such exceptions can be raised ex officio, the party bears the burden of timely alleging the factual basis for nullity, which was not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1421 c.c.; Art. 1957 c.c.: The court holds that the ex officio review of a guarantee's nullity does not exempt the party from the obligation to timely allege the facts constituting that nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Scagliarini unitamenteall’avvocato Marco Bigi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2470/2023depositata il 14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Svolgimento del processoLa società Banca Popolare dell’Emilia-Romagna depositava davanti alTribunale di Forlì un ricorso per decreto ingiuntivo assumendo di essereNumero registro generale 14935/2024Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 21649/2026Data pubblicazione 24/06/2026creditrice della società Euroservice Impianti S.r.l., dichiarata fallita giustasentenza del Tribunale di Forlì, relativamente alla somma di euro150.687,00 a fronte della fattura n. 274/15 emessa dalla fallita nei confrontidella società Saipem S.p.a., anticipata salvo buon fine sul conto anticipiacceso in data 15 novembre 2011.In data 24 novembre 2010 i signori Nicola ed Alessandro Fresolone avevanorilasciato una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 535.000,00per le obbligazioni contratte dalla Euroservice Impianti S.r.l.La domanda monitoria era proposta nei confronti dei garanti e venivaemesso il decreto ingiuntivo n. 1264/16, opposto da entrambi gli ingiunti.Si costituiva in giudizio la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, chiedendoil rigetto dell’avversa opposizione deducendo, tra l’altro, l’avvenutoperfezionamento del contratto di cessione del credito portato dalla fatturaed oggetto del decreto ingiuntivo.Veniva autorizzata la chiamata in causa dell’amministratore dellaEuroservice signor Marco Aimi, per essere da lui manlevati e risarciti nelladenegata ipotesi di soccombenza.L’Aimi tuttavia non si costituiva.Con sentenza in data 22.12.2020 il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizionee regolava le spese di lite sulla base del criterio di soccombenza.Avverso la sentenza proponevano appello i Fresolone.Nella contumacia sia dell’Aimi che della BPER, si costituiva la società SpringSPV s.r.l. -e per essa la società Prelios Credit Sericina s.p.a., rappresentatada Prelios Credit Solutions s.p.a.-, che interveniva ex art. 111 c.p.c. nellaqualità di cessionaria del credito oggetto di causa ed azionato in viamonitoria da BPER.La Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 7 dicembre 2023 rigettaval’appello.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Fresolone propongonoora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 14935/2024Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 21649/2026Data pubblicazione 24/06/2026Resiste con controricorso la SPRING SPV S.R.L. -rappresentata dalla PreliosCredit Servicing S.p.A.L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.Motivi della decisioneCon il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione/o falsaapplicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma n.
4) peravere la Corte d’Appello asserito l’avvenuto assolvimento dell’onereprobatorio da parte della banca opposta, in merito al quantum della pretesacreditoria, in violazione dell’artt. 1829, 1832 e 1852 e 2697 c.c.Lamentano non esservi alcun credito della banca e che tale credito sarebbecomunque stato contestato, in quanto sia l’accredito, che l’addebito dellafattura n. 274/2015 sarebbero stati “regolati” in conto corrente.I documenti prodotti da parte avversa in sede monitoria (contabile diinsoluto) non dimostrerebbero l’esistenza di un credito ma provano solo cheBPER ha “effettuato dei movimenti” sul conto corrente n. 945550.
Laproduzione del contratto di conto anticipi, della distinta di presentazionedella fattura, della fattura, della contabile di insoluto e dell’estrattoautentico del libro giornale con riferimento ai crediti in sofferenza, per usarele parole della Corte di Appello, provano al più l’esistenza della singolarimessa effettuata sul conto corrente.In sostanza, l’importo ingiunto era solo una delle tante reciproche rimesseche le due parti, Euroservice e BPER, hanno regolato nel conto corrente.Pertanto, la banca, ingiungendo il pagamento di una sola, singola rimessa,avrebbe violato gli artt. 1852, 1829 e 1832 c.c.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.La Corte territoriale ha adottato una doppia motivazione, come riconosciutodagli stessi ricorrenti.
E ciascuna argomentazione è idonea a sorreggere ladecisione.La Corte ha precisato che “i fatti storici dedotti in sede monitoria relativiall’anticipazione salvo buon fine della fattura da parte della banca ed alNumero registro generale 14935/2024Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 21649/2026Data pubblicazione 24/06/2026mancato pagamento della fattura alla sua scadenza, devono ritenersi noncontestati ad opera degli attuali appellanti ex articolo 115 comma 2 c.p.c.(pag. 5 sentenza: “gli opponenti non contestano né l’avvenuta anticipazionené il mancato rimborso”)”.Con la seconda ed autonoma motivazione ah affermato che “devono altresìritenersi documentalmente provati tramite la produzione del contratto diconto anticipi, della distinta di presentazione della fattura, della fattura,della contabile di insoluto e dell’estratto autentico del libro giornale conriferimento ai crediti in sofferenza”.Orbene, i ricorrenti non hanno censurato il primo profilo, deducendo etrascrivendo le contestazioni mosse con il primo scritto difensivo successivoalla deduzione di controparte, nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 4 inrelazione agli artt. 112 c.p.c. e 1421 per avere la Corte d’Appello ritenutodecaduti i sig.ri Fresolone dalla possibilità di eccepire la decadenza dell’art.1957 c.c.L’error in procedendo della Corte adita consisterebbe nel fatto di avereconsiderato la eccepita nullità parziale come “mera eccezione” soggetta apreclusione e non come eccezione rilevabile d’ufficio, come disposto dall’art.1421 c.c., con conseguente illegittimo rigetto dell’appello proposto.
IlGiudice di seconde cure ha sostenuto, difatti, che non vi sarebbe stata unapresentazione tempestiva dell’eccezione di nullità della clausola che derogaal disposto ex art. 1957 c.c., dato che essa è stata formulata per la primavolta dai Fresolone con la propria seconda memoria ex art. 183 comma 6n. 2, depositata in primo grado.Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 4 inrelazione all’art. 1423 per avere la Corte d’Appello ritenuto decaduti i sig.riNumero registro generale 14935/2024Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 21649/2026Data pubblicazione 24/06/2026conseguente convalida di contratto parzialmente nullo.In sostanza, ritenendo tardiva l’eccezione di nullità, qualificata comeeccezione in senso stretto, la Corte avrebbe reso tale tardività una sorta di“convalida” di diritto della fideiussione parzialmente nulla, il tutto al di fuoridi ogni previsione normativa ed in violazione, appunto, dell’intero dispostodell’art. 1423 c.c.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibiliI ricorrenti non si confrontano con le argomentazioni puntuali della sentenzaimpugnata.Opera, nel caso di specie, il principio secondo cui la nullità parziale delcontratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva dellaconcorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagliricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con laprecisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione diestinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria enon di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullitàdella clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormaiconsumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass.
Sez. 1,25/01/2025, n. 1851, Rv. 673553 - 01).La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cuila rilevabilità d'ufficio della nullità, ex art. 1421 c.c., non esime la partedall'onere di allegare tempestivamente i fatti che ne costituiscono ilfondamento.Nella specie l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. risulta fondata sullanullità della clausola di deroga a tale norma. I fatti costitutivi di tale nullità(la conformità della fideiussione al modello ABI, l'intesa anticoncorrenziale,etc.) sono stati allegati per la prima volta con la memoria ex art. 183,Numero registro generale 14935/2024Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 21649/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma 6, n. 2 c.p.c., quando le preclusioni assertive erano già maturate.Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibilel'introduzione di un nuovo tema di indagine basato su fatti tardivamenteallegati.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00(di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano